Espulsione straniero e domanda asilo vanno esaminate dal giudice di pace (Cass. civ. Sez. I n. 6607 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la decisione del giudice di pace sull’opposizione al decreto di espulsione che non valuti la circostanza, allegata e documentata dal cittadino straniero, della manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale in epoca antecedente all’adozione del provvedimento espulsivo. La valutazione di tale circostanza è imposta dagli artt. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 2 e 4 del d.lgs. n. 142 del 2015, recanti attuazione delle Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE. L’accertamento della pendenza o della rituale presentazione della domanda di asilo incide sulla legittimità dell’espulsione e non può essere eluso dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero proveniente dal Gambia, proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Napoli avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.

Il cittadino straniero ricorreva allora per cassazione con quattro motivi. La Prefettura e la Questura di Napoli restavano intimate. La Corte disponeva la trattazione camerale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo: il ricorrente assume di avere allegato e provato di avere manifestato la volontà di richiedere asilo innanzi alla Questura, a mezzo pec, in epoca anteriore all’adozione del decreto di espulsione. Il motivo è ritenuto fondato.

La Corte rileva che l’ordinanza del Giudice di pace non affronta in alcun modo tale circostanza e non ne valuta la rilevanza ai fini della decisione, elidendone integralmente l’esame. Il giudice di merito non considera nemmeno che il funzionario della Questura, rappresentando la circostanza, si era espresso per la revoca in autotutela del provvedimento espulsivo, come risulta dal verbale.

Il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 in tema di divieti di espulsione e la mancata valutazione della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, è dichiarato inammissibile. La censura resta astratta e non si focalizza sulla specifica decisione impugnata, difettando di riferimenti a circostanze fattuali decisive tempestivamente dedotte e provate.

Il terzo motivo, sull’omessa traduzione del decreto in un idioma conosciuto dal richiedente ai sensi dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, e il quarto, sulla nullità per difetto assoluto di motivazione, sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo.

L’ordinanza è dunque cassata nei limiti dell’accoglimento e la causa è rinviata al Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato, per il riesame e la statuizione sulle spese, anche del grado di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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