Appalto a corpo, variazioni del committente e prova per testimoni (Cass. civ. Sez. II n. 15351 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, il regime delle variazioni dell’opera muta a seconda dell’iniziativa che le ha determinate. Se le variazioni sono dovute all’iniziativa dell’appaltatore, l’art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente con atto scritto ad substantiam. Se invece sono richieste dal committente, l’art. 1661 cod. civ. consente all’appaltatore di provarle con tutti i mezzi ammessi, comprese le presunzioni. La violazione dell’art. 1659 cod. civ. è quindi esclusa quando il giudice di merito accerta che le variazioni sono state concordate tra le parti. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che proponga una diversa ricostruzione dei fatti.
Il Fatto
Con sentenza di primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di un committente, condannando l’appaltatore al pagamento del corrispettivo residuo dovuto per le opere di scavo previste nel contratto e di un importo per opere aggiuntive, rese necessarie in corso d’opera e concordate tra le parti.
L’appaltatore propose appello, integralmente rigettato dalla Corte d’appello. La sentenza di secondo grado rilevò che le varianti relative ai tempi di esecuzione, alle modalità di sgombero e smaltimento del terreno, al riordino delle pietre di tufo e alle dimensioni del ponticello erano tutte state concordate. Rigettò anche la domanda riconvenzionale. L’appaltatore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si chiedeva di sollevare questione di costituzionalità delle disposizioni sulla nomina dei giudici ausiliari di Corte d’appello, è stato dichiarato infondato. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni del d.l. 69/2013 conv. con mod. nella legge 98/2013 relative allo status di componente dei collegi dei giudici ausiliari. Fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria, la temporanea tollerabilità dell’assetto è volta a evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la loro partecipazione.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono stati ritenuti inammissibili nella parte in cui miravano a una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorrente, con argomenti esposti senza linearità, ha sostenuto l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e ne ha proposto una lettura diversa. I motivi non rispettano le previsioni dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché, vertendosi in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-bis cod. proc. civ. ratione temporis vigente, avrebbero dovuto indicare le ragioni delle due decisioni e dimostrarne la diversità.
La Corte ha inoltre rilevato che i limiti alla prova testimoniale posti dagli artt. 2721 e ss. cod. civ. non sono stati dedotti in modo ammissibile ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non risultando che le eccezioni fossero state sollevate prima dell’ammissione dei mezzi istruttori e poi riproposte.
Nel merito, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 1659 cod. civ. La sentenza impugnata ha accertato in fatto che le variazioni erano state concordate dalle parti. Si è quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 1661 cod. civ., che consente all’appaltatore di provare con ogni mezzo che le variazioni sono state richieste dal committente. Parimenti non pertinenti sono gli argomenti sul corrispettivo a corpo, poiché la sentenza ha accertato che l’unica voce a corpo era quella del ponticello e che la variazione del prezzo era stata concordata.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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