Inerenza dei costi di locazione e onere della prova nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26376 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’inerenza del costo all’attività d’impresa costituisce fatto costitutivo del diritto alla deduzione e deve essere provata dal contribuente che lo invoca. Il giudice di merito che accerta la mancanza di tale prova compie un accertamento di fatto non censurabile in cassazione per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., non integrando la censura un travisamento della prova ma una diversa valutazione del materiale istruttorio. L’indeducibilità di un costo estraneo all’attività d’impresa comporta, quale conseguenza necessaria, l’indetraibilità della relativa IVA. Il termine per la proposizione dell’appello incidentale, ove scada di domenica, è prorogato al primo giorno feriale successivo ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi a un anno d’imposta, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione i canoni di locazione di un immobile, alcune somme versate per cassa e i costi di un contratto di appalto. La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado respingeva l’appello principale della società e accoglieva quello incidentale dell’Ufficio, ritenendo non deducibili i costi di locazione per difetto di prova dell’inerenza e dell’utilizzo dell’immobile, non provata la provenienza delle somme versate e sostanzialmente inesistente il rapporto di appalto. La società ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi relativi all’indeducibilità dei costi di locazione e all’indetraibilità dell’IVA. La decisione impugnata poggia su una duplice ratio decidendi, ciascuna autonomamente idonea a sostenere il decisum: da un lato non è stato provato che l’immobile fosse adibito ad abitazione dei dipendenti e chi ne sostenesse i costi; dall’altro non è stata rispettata la normativa in materia di deducibilità dei costi di locazione in favore dei dipendenti.

La prima ratio attiene al requisito dell’inerenza: la società assumeva che la locazione fosse necessaria per i dipendenti reperibili, ma il giudice di merito ha accertato che la prova dell’inerenza e del sostenimento della spesa non era stata fornita. Si tratta di un accertamento di fatto che resiste alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., poiché una censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

La Corte esclude anche il travisamento della prova, richiamando Cass. S.U. n. 5792 del 05/03/2024: la denuncia riguarda la valutazione dei documenti e la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, non un errore percettivo. L’infondatezza delle censure alla prima ratio rende inammissibili per carenza di interesse quelle mosse alla seconda, sotto il profilo dell’ultrapetizione e nel merito.

Quanto all’IVA, l’indeducibilità del costo estraneo all’attività d’impresa implica come necessaria conseguenza l’indetraibilità della relativa imposta. Il terzo motivo, sulla tempestività dell’appello incidentale, è infondato: il termine di sessanta giorni scadeva di domenica e la proposizione il giorno successivo è tempestiva ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. Il quarto motivo è inammissibile, poiché i fatti asseritamente omessi erano stati considerati dal giudice di appello, che ne aveva dato interpretazione plausibile, secondo la giurisprudenza citata (Cass. n. 17005 del 20/06/2024; Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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