Inerenza dei costi carburante e prova dell’operazione nell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 26374 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’onere probatorio gravante sulle parti in materia di operazioni soggettivamente inesistenti va censurata ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la conoscenza della frode non è un fatto, ma un elemento costitutivo della fattispecie: è inammissibile il motivo che denunci vizio di motivazione ai sensi del n. 5. La mancata redazione della scheda carburante non è pretesa per gli acquisti effettuati mediante carte di credito, debito o prepagate, ma il loro uso non dispensa il contribuente dalla prova dell’inerenza della spesa all’attività d’impresa: se la fattura non consente di riferire il rifornimento ai mezzi strumentali impiegati, deduzione dei costi e detrazione dell’IVA restano escluse. È infine riconosciuta la liquidazione delle spese in favore della parte pubblica assistita da propri funzionari, con applicazione dei parametri professionali.
Il Fatto
La società contribuente impugna davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2013. L’Ufficio contesta l’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione dell’imposta con riferimento a operazioni soggettivamente inesistenti e a una fattura ritenuta non inerente.
Il giudice di primo grado accoglie il ricorso; in appello la CTR Campania lo accoglie parzialmente e conferma il recupero dell’IVA, negando l’inerenza di un costo e rilevando l’assenza di specifica impugnazione per gli altri. La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Amministrazione finanziaria resiste e propone ricorso incidentale, al quale si aggiunge l’intervento dell’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara inammissibile l’intervento dell’agente della riscossione, che non aveva partecipato al giudizio di appello.
Il primo motivo è inammissibile. La società deduce un vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma la questione della buona fede del contribuente attiene all’assolvimento dell’onere probatorio e va censurata con il n. 3: la consapevolezza della frode non è un fatto, bensì un elemento necessario a integrare la fattispecie. Richiamato il principio per cui spetta all’Amministrazione provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, con prova contraria a carico del contribuente (Cass. n. 9851 del 20.04.2018), il motivo non coglie l’accertamento compiuto dalla CTR. La censura, poi, si risolve in un vizio di motivazione insufficiente, non più ammissibile dopo la novella dell’art. 360 (Cass. S.U. n. 8053 del 07.04.2014).
Il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La CTR non ha negato l’esistenza del contratto, ma la certezza del costo: l’offerta commerciale prodotta non si è tradotta in un reale accordo, e la società, su cui grava l’onere, non ha fornito prova delle prestazioni. I riferimenti a contratto e fattura sono quindi ultronei.
Il terzo motivo è disatteso: difetta di specificità, non essendo chiaro a quali costi e a quale IVA si riferisca. Una volta accertate le operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA è detraibile alle condizioni già precisate; quanto ai costi, gli stessi non erano in discussione. Infondata è l’affermazione per cui la detraibilità non potrebbe essere contestata in presenza di frode.
Il quarto motivo, sul regolamento delle spese, è infondato: alla parte pubblica assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese secondo i parametri professionali vigenti (Cass. n. 27634 dell’11.10.2021; Cass. n. 23055 del 17.09.2019).
L’unico motivo del ricorso incidentale è fondato. L’obbligo di scheda carburante non sussiste per gli acquisti effettuati con carte di credito, debito o prepagate (art. 1, comma 3-bis, d.P.R. n. 444 del 1997), né nell’ipotesi di netting (Cass. n. 25663 del 15.10.2018). Tuttavia l’uso dello strumento di pagamento non consente di eludere la prova dell’inerenza: se la fattura è priva degli elementi che consentono di riferire la spesa ai mezzi strumentali d’impresa, la deducibilità va esclusa (Cass. n. 15616 del 22.07.2020). La CTR non ha verificato tale profilo: la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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