Inesistenza procura alle liti non sanabile ante riforma (Cass. civ. Sez. I n. 1887 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti non è sanabile dal giudice ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma Cartabia, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente a un vizio che determina la nullità della procura. Il testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ha invece esteso espressamente la sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. Ne consegue che la costituzione in giudizio del fallimento, fondata sulla sola autorizzazione del giudice delegato e priva di mandato ad litem, è affetta da nullità assoluta, con conservazione della legittimazione processuale dei creditori che avevano originariamente agito in revocatoria. La procura depositata tardivamente è inidonea alla sanatoria spontanea quando sia priva di data certa anteriore alla costituzione e non sia apposta a margine o in calce a uno degli atti previsti dall’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, accogliendo la domanda revocatoria proposta contro due società da numerosi acquirenti di appartamenti, dichiarò l’inefficacia, nei confronti degli attori, dell’atto di vendita di ulteriori unità immobiliari stipulato fra le convenute. Il processo d’appello promosso dalla società venditrice fu dichiarato interrotto per il sopravvenuto fallimento della stessa e riassunto nei suoi confronti dagli appellati.

Nel giudizio riassunto intervenne la curatela, dichiarando di far propria la domanda revocatoria ai sensi dell’art. 66 legge fallimentare, per ottenere l’accertamento dell’inefficacia dell’atto verso l’intera massa dei creditori. La Corte di appello di Lecce respinse il gravame e dichiarò la nullità assoluta della costituzione effettuata dal difensore del fallimento, rilevando l’assenza della procura ad litem e l’inidoneità della procura prodotta tardivamente. Da qui il ricorso per cassazione della curatela.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha sostenuto, con il primo motivo, che si versava in ipotesi di mera nullità e non di inesistenza della procura, con conseguente obbligo del giudice di assegnare un termine per la sanatoria. La Corte ha respinto la censura. L’atto di intervento era corredato della sola autorizzazione del giudice delegato alla costituzione, ma privo del necessario mandato ad litem: si rientrava pertanto in un’ipotesi di inesistenza della procura.

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma Cartabia, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura. La disposizione fa riferimento a un vizio che determina la nullità della procura, a differenza del testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha esteso la sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. Nel caso concreto trovava dunque applicazione la disciplina anteriore.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato che la corte territoriale avesse escluso la sanatoria spontanea, realizzata mediante allegazione della procura alla memoria di replica depositata telematicamente nell’ultimo giorno utile. La censura è in parte inammissibile, perché non si confronta con la ratio del provvedimento impugnato: quella depositata era una procura priva di data certa attestante l’anteriorità del rilascio rispetto alla costituzione in giudizio.

Per altra parte il motivo è manifestamente infondato. La corte del merito ha correttamente evidenziato che si trattava comunque di una procura speciale non rilasciata a margine né in calce all’atto cui accedeva, e dunque non idonea a consentire al difensore l’autocertificazione delle sottoscrizioni ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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