L’abusiva concessione di credito non determina la nullità del contratto di finanziamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 19276 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione delle regole di condotta e di sana e prudente gestione bancaria, quale l’abusiva concessione di credito a favore di un imprenditore in stato di insolvenza o crisi conclamata, non determina la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito, ma può configurare una responsabilità risarcitoria della banca per l’aggravamento del dissesto, a tutela della massa dei creditori. Tale responsabilità è azionabile dalla curatela, anche mediante eccezione di compensazione, previa prova del danno. La nullità del contratto per violazione di norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., può essere invece dichiarata solo quando la stipulazione del finanziamento integri gli estremi di un “reato-contratto”, ossia quando si accerti incidentalmente la consumazione di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice) al quale abbia concorso, con il debitore, un funzionario bancario nell’interesse della banca, agendo con l’elemento soggettivo previsto dal reato.
Il Fatto
Una banca aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società per un credito derivante da un contratto di mutuo chirografario, assistito per il 90% dal Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2, comma 100, lett. a), l. n. 662/1996. Il giudice delegato aveva escluso il credito, ritenendo il finanziamento erogato in violazione delle regole di sana e prudente gestione e configurando un’ipotesi di abusiva concessione di credito.
Il Tribunale di Como, in sede di opposizione, aveva confermato l’esclusione, dichiarando il contratto nullo per illiceità della causa, in quanto la causa concreta sarebbe stata quella di ottenere una garanzia statale senza subire gli effetti dell’inadempimento. Il giudice aveva inoltre accolto l’eccezione di compensazione per il danno da ritardata apertura del fallimento e dichiarato inammissibile la domanda subordinata di ripetizione di indebito, ritenendola nuova. La banca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i primi due motivi del ricorso principale, ha accolto la tesi della banca ricorrente. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 26724/2007 in materia di intermediazione finanziaria, la Corte ha precisato che la violazione di regole di condotta e di correttezza, pur se imperative, non necessariamente determina la nullità del contratto, né “testuale” né “virtuale”. Tali violazioni esauriscono i loro effetti nella fase funzionale o esecutiva del rapporto, senza attingere quella genetica.
Tale principio, non in contrasto con il diritto dell’Unione europea – che demanda agli ordinamenti interni la disciplina delle conseguenze contrattuali della violazione delle regole di condotta – è stato riaffermato dalle Sezioni Unite anche in tema di rilascio di garanzie da parte di soggetti vigilati (Cass., Sez. U., n. 8472/2022) e di violazione dei limiti di finanziabilità del credito fondiario.
In materia di concessione “abusiva” di credito, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il finanziamento concesso in violazione delle disposizioni di vigilanza e di sana e prudente gestione, a un’impresa in fase di insolvenza o crisi conclamata, viola una norma imperativa del sistema finanziario e innesca profili risarcitori a tutela della massa dei creditori. Tuttavia, come ribadito dalla recente Cass. n. 7134/2026, in assenza di una norma che vieti in via generale attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, tale contratto non è di per sé illecito né nullo per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito, appresta l’ordinamento rimedi speciali che comportano la sanzione dell’inefficacia.
La Corte ha delineato un’eccezione: la nullità può essere dichiarata quando si accerti un comportamento predatorio del creditore o la consumazione di un “reato-contratto”, ossia quando la stipula del contratto contrasti con specifiche norme penali. In tale ipotesi, il giudice del merito deve accertare incidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l’esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice) al quale abbia concorso come extraneus un funzionario bancario nell’interesse della banca, con l’elemento soggettivo richiesto e con nesso di causalità tra l’erogazione del finanziamento e l’aggravamento del dissesto.
Il decreto impugnato, non avendo fatto corretta applicazione di questi principi, è stato cassato con rinvio. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, perché la questione della nullità per contrarietà al buon costume era estranea alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, che l’aveva ritenuta assorbita.
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Nota della Redazione
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