Opposizione allo stato passivo inammissibile per mancata censura di una delle rationes decidendi (Cass. civ. Sez. 1 n. 12331 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, laddove il decreto del tribunale che rigetta l’opposizione si fondi su una pluralità di rationes decidendi, il ricorso per cassazione è inammissibile se una di esse non viene adeguatamente impugnata: la censura di un accertamento di fatto — quale la mancata prova dei pagamenti — deve essere prospettata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e non già come violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., restando altrimenti l’accertamento medesimo sottratto al sindacato di legittimità. La data certa della scrittura privata ex art. 2704 c.c., pur divenuta opponibile ai terzi dal giorno della morte del sottoscrittore, non vale a superare il difetto di prova del pagamento, che costituisce autonomo e distinto presupposto dell’ammissione al passivo.
Il Fatto
Gli eredi di un sottoscrittore di contratti di adesione a programmi immobiliari proponevano opposizione allo stato passivo avverso il decreto con cui il Tribunale di Tivoli aveva escluso il loro credito dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa. Il tribunale aveva negato l’ammissione sulla base di due distinti rilievi: la mancanza di data certa dei contratti di adesione e la mancata prova dei pagamenti, non essendo evincibile dalla documentazione bancaria la corrispondenza tra le trattenute e gli accrediti alla società.
Gli eredi impugnavano il decreto con ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. e degli artt. 115, 116 e 2697 c.p.c., assumendo che la data dei contratti fosse divenuta certa per effetto della morte del sottoscrittore, verificatasi prima dell’apertura della procedura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le doglianze, dichiarandole inammissibili. Ha premesso che, pur essendo fondata la deduzione relativa all’art. 2704 c.c. — poiché la morte del sottoscrittore rende certa la data della scrittura rispetto ai terzi — il provvedimento impugnato poggiava su una seconda ratio decidendi non adeguatamente censurata: il tribunale aveva infatti escluso l’ammissione del credito anche per la mancata prova dei pagamenti, rilevando l’assenza di elementi identificativi della corrispondenza tra la trattenuta operata dall’istituto di credito e l’effettivo accredito alla società cooperativa.
Tale accertamento, avendo natura squisitamente fattuale, avrebbe dovuto essere impugnato in sede di legittimità deducendo il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nei limiti perimetrati dalle Sezioni Unite n. 8054 del 2014. La Corte ha richiamato il costante orientamento per cui il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea valutazione delle risultanze di causa è esterna all’interpretazione e inerisce alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
La mancata corretta censura di questa seconda ratio decidendi ha reso il ricorso inammissibile nella sua interezza, anche a fronte della fondatezza del rilievo concernente la violazione dell’art. 2704 c.c. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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