Infortunio dell’alunno a scuola: senza prova del fatto storico niente responsabilità, il dato spazio-temporale non basta (Cass. 33392/2025)
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 33392 del 21 dicembre 2025 (R.G.N. 24532/2022) — Presidente Lina Rubino, Relatore Luigi La Battaglia.
Il principio di diritto
In tema di responsabilità dell’istituto scolastico per l’infortunio dell’alunno, il danneggiato deve provare il fatto storico nella sua materialità: la presunzione posta dall’art. 2048, comma 2, cod. civ. opera solo per il danno cagionato a terzi dal fatto dell’allievo, non per l’autolesione; e in caso di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. per il danno che l’alunno procura a sé stesso, egli deve dimostrare non solo che il danno è avvenuto durante l’orario scolastico, ma anche il nesso causale con l’omessa vigilanza o la colpa dell’insegnante, prima che scatti l’onere della scuola di provare l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Il mero dato spazio-temporale — l’essere avvenuto l’infortunio a scuola e durante l’orario di lezione — non surroga la prova del fatto storico, che non può essere descritto in termini alternativi e incompatibili.
Il fatto
Il genitore di un alunno minore aveva convenuto il Ministero dell’Istruzione chiedendo il risarcimento dei danni patiti dal figlio nella palestra scolastica durante l’ora di scienze motorie, in conseguenza — secondo la sua prospettazione — di un fallo di un compagno di gioco che gli aveva procurato la frattura del polso. Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda sotto entrambi i titoli di responsabilità (extracontrattuale ex art. 2048 cod. civ. e contrattuale ex art. 1218 cod. civ.). La Corte d’appello confermava, rilevando l’insufficienza dell’allegazione delle circostanze di fatto (tipo di attività motoria, identità dell’autore del fallo) e la contraddittorietà delle versioni: in una prima relazione l’insegnante aveva descritto l’evento come caduta accidentale, in una successiva come fallo altrui. Il genitore ricorre per cassazione con due motivi; la compagnia assicuratrice resiste, il Ministero è rimasto intimato.
La motivazione
I due motivi — violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per motivazione contraddittoria — sono esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il regime probatorio invocabile (contrattuale o extracontrattuale) è conseguenza, e non premessa, della dimostrazione in fatto che si tratti di danno da autolesione o da eterolesione. La presunzione di responsabilità dell’art. 2048, comma 2, cod. civ. si applica solo al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell’allievo e non è invocabile per il danno che l’allievo procura a sé stesso; in tal caso, in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale, non basta provare l’affidamento del minore al precettore, ma occorre provare il fatto costitutivo della pretesa, ciòè l’illecito subito da parte di altri.
Sotto il profilo contrattuale, il danneggiato deve dimostrare non solo che il danno si è verificato durante l’orario scolastico, ma anche che è stato causato dall’omissione di controllo o dalla colpa dell’insegnante; solo assolto tale onere, spetta alla scuola provare la causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità della prestazione (Cass. n. 8849 del 2021). Il fatto storico va provato nella sua materialità e non può essere riferito a fatti alternativi e tra loro incompatibili, o descritto in maniera evanescente, pena la violazione del giusto contraddittorio e della parità delle armi tutelati dall’art. 111 Cost. (Cass. n. 14910 del 2018). Poiché la stessa parte aveva prospettato l’evento ora come fallo altrui, ora come mera caduta in orario scolastico, difettava la prova del fatto costitutivo: il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e doppio contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Chi agisce per l’infortunio subìto da un alunno a scuola deve allegare e provare con precisione la dinamica del fatto — tipo di attività, condotta, autore dell’eventuale fallo — e non può limitarsi a dedurre che l’evento è avvenuto in orario scolastico e in presenza dell’insegnante. Occorre scegliere e provare una versione univoca: prospettazioni alternative e incompatibili (autolesione oppure fallo di un compagno) precludono l’accertamento della responsabilità. Solo dopo la prova del fatto storico e del nesso causale con la vigilanza omessa scatta l’onere liberatorio della scuola ex art. 1218 cod. civ.
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