Danno da cose in custodia: la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva, il custode deve provare il caso fortuito (Cass. 19296/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 19296 dell’11 giugno 2026 (R.G.N. 6605/2023) — Presidente Marco Rossetti, Relatore Alberto Crivelli.
Il principio di diritto
La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: si fonda sul solo nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa. Provati dal danneggiato la relazione di custodia e il nesso, spetta al custode dimostrare il caso fortuito o la rilevanza causale — esclusiva o concorrente — della condotta colposa del danneggiato (art. 1227 c.c.) o del terzo. Le censure che non indicano fatti ed elementi specifici, ma solo giurisprudenza peraltro superata, sono inammissibili.
Il fatto
Un pedone cadeva su un gradino dissestato di una scalinata comunale, riportando lesioni, e otteneva dal Tribunale il risarcimento a carico del Comune di San Giovanni Rotondo; la Corte d’appello di Bari confermava.
L’ente locale ricorreva in cassazione con tre motivi, deducendo la mancata valorizzazione della disattenzione del pedone (asserito caso fortuito o concorso di colpa ex art. 1227 c.c.), la genericità della condotta del danneggiato e un vizio di motivazione, anche in ordine alle risultanze peritali e alla cartella clinica.
La motivazione
La Corte respinge i motivi. Sul primo: la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva; dimostrati dal danneggiato la custodia e il nesso causale — nella specie pacifici — è onere del custode provare l’imprevedibilità dell’evento o la colpa, esclusiva o concorrente, del leso. Il Comune, però, si limita ad affermazioni generiche sulla “disattenzione” del pedone, mentre il giudice d’appello aveva accertato in fatto l’assenza di imprudenza; i motivi difettano dei requisiti di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., e si fondano su giurisprudenza superata (la risalente lettura del praestare custodiam come colpa presunta).
Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Il terzo, che denuncia motivazione apparente, è infondato: la Corte territoriale ha ritenuto provati custodia e nesso e ha vagliato le risultanze peritali e la cartella clinica, non essendo il giudice tenuto a confutare ogni singola argomentazione una volta raggiunta la prova del fatto (Cass. 12652/2020; Cass. 94/2022).
Il dispositivo dichiara inammissibile il ricorso, con condanna alle spese in favore del difensore antistatario e raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Per chi gestisce beni pubblici o privati aperti al transito (strade, scalinate, aree condominiali), l’art. 2051 c.c. impone un regime oggettivo: la sola relazione di custodia, unita al nesso causale, radica la responsabilità. La difesa efficace non passa dall’invocare la “distrazione” della vittima in astratto, ma dal provare in modo specifico il caso fortuito o la condotta colposa, esclusiva o concorrente, del danneggiato (art. 1227 c.c.).
In sede di legittimità, i motivi devono ancorarsi a fatti ed elementi puntuali (art. 366 c.p.c.): la mera citazione di precedenti, soprattutto se superati, espone all’inammissibilità. Una nota sul dispositivo: la motivazione discorre di “rigetto”, ma il P.Q.M. dichiara l’inammissibilità del ricorso — ed è il dispositivo a fare stato.
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Nota della Redazione
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