Espulsione e misure alternative al trattenimento: se pende l’autorizzazione ex art. 31 TUI competente è la sezione immigrazione (Cass. 33394/2025)

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 33394 del 21 dicembre 2025 (R.G.N. 7939/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Rosario Caiazzo.

Il principio di diritto

«In caso di opposizione all’espulsione — o alle misure alternative al trattenimento — promossa in pendenza di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ex art. 31 TUI da parte del genitore irregolare nel territorio nazionale, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d’appello.»

Il fatto

Il giudice di pace di Ragusa aveva convalidato il provvedimento del Questore di acquisizione del passaporto — misura alternativa al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 — emesso nei confronti di un cittadino albanese, padre di tre figlie minori, nelle more di un procedimento pendente davanti al Tribunale per i minorenni di Catania per l’autorizzazione ex art. 31, comma 3, TUI a permanere in Italia per il corretto sviluppo psicofisico delle minori. Lo straniero ricorre in cassazione con due motivi: la nullità del decreto per incompetenza del giudice di pace e l’omesso esame della pendenza del procedimento ex art. 31. Il Ministero dell’Interno e il Questore sono resistenti.

La motivazione

I due motivi, connessi, sono fondati. L’art. 1, comma 2-bis, del d.l. n. 241 del 2004 fa salva la competenza del Tribunale (in composizione monocratica e per i minorenni) ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 31, comma 3, TUI, e stabilisce che, in pendenza di tali giudizi, i provvedimenti di convalida e le relative impugnazioni sono di competenza del Tribunale, in ragione della vis attractiva a tutela dell’unità familiare (Cass. n. 16075 del 2019; n. 18622 del 2018; n. 5111 del 2021; n. 4941 del 2023; n. 17129 del 2023). Ricostruito il quadro normativo — le misure alternative al trattenimento introdotte dall’art. 14, comma 1-bis, TUI in attuazione della direttiva rimpatri; la regola generale della competenza del giudice di pace; la deroga dell’art. 1, comma 2-bis; l’istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione con il d.l. n. 13 del 2017 — la Corte esclude l’attrazione alla competenza del Tribunale per i minorenni, funzionalmente circoscritta all’autorizzazione ex art. 31.

La cognizione dei procedimenti funzionalmente collegati alla protezione dell’unità familiare e dell’interesse del minore (artt. 2, 29, 30, 31 Cost.; art. 8 CEDU) va concentrata presso la sezione specializzata in materia di immigrazione, competente anche per l’opposizione alla misura alternativa al trattenimento quando penda un procedimento ex art. 31 TUI (Cass. n. 4117 del 2024; n. 27376 del 2025). Poiché era già decorso il termine perentorio entro cui la convalida sarebbe dovuta intervenire, la Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato (Cass. n. 34849 del 2024), enunciando il principio di diritto in epigrafe.

Implicazioni pratiche

Quando lo straniero, genitore di minori, ha in corso un’autorizzazione ex art. 31, comma 3, TUI, l’opposizione al decreto di espulsione o alla misura alternativa al trattenimento non spetta al giudice di pace né al Tribunale per i minorenni, ma alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d’appello. Il vizio di competenza travolge la convalida; e se il termine perentorio per convalidare è già scaduto, la cassazione è senza rinvio, con caducazione della misura. È una regola pratica decisiva per individuare da subito il giudice competente ed evitare nullità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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