Frequentazione è colpa grave ostativa solo se concausa della custodia (Cass. pen. Sez. III n. 9425 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la frequentazione di soggetti coinvolti in traffici illeciti può integrare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, ma solo se il giudice ne accerta e motiva in concreto l’incidenza causale sull’adozione o sul mantenimento del provvedimento restrittivo. L’art. 314 cod. proc. pen. richiede un rapporto quanto meno di concausalità tra il comportamento gravemente colposo e la custodia subita, non essendo sufficiente la generica imprudenza di chi, frequentando ambienti criminali, si collochi in una posizione di contiguità. La motivazione che si limiti a richiamare le frequentazioni senza dare conto del loro aggancio ai delitti che hanno giustificato la privazione della libertà personale è carente e determina l’annullamento del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente era stato assolto dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa dopo aver subito una misura cautelare carceraria per complessivi 966 giorni, disposta con ordinanza del Tribunale del Riesame. Adita per la riparazione, la Corte d’appello aveva dapprima accolto in parte la domanda, liquidando un ristoro indennitario.

Su impugnazione del Procuratore Generale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Quarta Sezione della Cassazione aveva annullato quel provvedimento, rilevando un incompleto giudizio di esclusione della colpa grave, e aveva trasmesso gli atti ad altra Sezione della Corte d’appello. In sede di rinvio la domanda veniva rigettata, sul rilievo delle frequentazioni intrattenute dal ricorrente con esponenti della criminalità organizzata e della sua condotta processuale. Contro tale decisione è proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricorda anzitutto che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente a essere interpretata come indizio di complicità e può integrare la colpa grave ostativa alla riparazione, come affermato in Sez. 4, n. 8914 del 2014 e Sez. 4, n. 9212 del 2013. Si tratta, per lo più, di custodie cautelari disposte nei confronti di indagati quali partecipi di associazioni per delinquere, dove intrecci e connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario.

La Corte precisa però il limite di tale principio. La struttura dell’art. 314 cod. proc. pen. richiede che sia ostativo solo il comportamento che per dolo o colpa grave abbia dato o concorso a dare causa alla custodia subita. Non tutte le frequentazioni, dunque, integrano la colpa ostativa, ma solo quelle che si pongano in rapporto almeno di concausalità con il provvedimento restrittivo, secondo il richiamo a Sez. 4, n. 1921 del 2014.

Ne discende che il giudice della riparazione deve verificare il tipo e la qualità delle frequentazioni, con motivazione specifica sull’incidenza del comportamento sulla determinazione della detenzione, come indicato in Sez. 4, n. 850 del 2022 e Sez. 3, n. 39199 del 2014.

Nella specie la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Le argomentazioni richiamate rivelano piuttosto la generica imprudenza di chi, commettendo reati, sia attiguo ad ambienti criminali, ma non danno conto del necessario aggancio della condotta ai delitti che hanno giustificato la privazione della libertà personale. Non è, infatti, di immediata evidenza l’incidenza causale di tali comportamenti sull’evento detenzione.

L’ordinanza presenta quindi una motivazione carente e non in linea con i principi elaborati dalla legittimità. Il provvedimento è annullato con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, che dovrà dare conto dell’incidenza causale delle condotte ritenute gravemente colpose sull’applicazione e sul mantenimento della misura. Spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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