Bancarotta: dichiarazioni al curatore e responsabilità dell’institore (Cass. pen. Sez. V n. 28869 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni accusatorie rese al curatore fallimentare da soggetto coimputato non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., perché il curatore non appartiene alle categorie indicate da tale norma e la procedura fallimentare non è preordinata alla verifica di una notitia criminis. Esse, se trasfuse nella relazione ex art. 33 l. fall., costituiscono prova documentale ritualmente acquisibile, ma il loro contenuto va valutato ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi distinguere l’acquisibilità dal giudizio sul valore probatorio. L’institore risponde dei reati fallimentari per fatto proprio ex art. 227 l. fall., senza necessità di una sua personale dichiarazione di fallimento, essendo sufficiente che l’imprenditore sia dichiarato fallito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestato all’imputato nella qualità di gestore di fatto di una ditta individuale dichiarata fallita, in concorso con l’amministratore di diritto. Gli si addebitava di avere distratto liquidità di cassa, per euro 98.000, e beni dell’impresa, alienati con un’autofattura e in parte rinvenuti nella sede di altra ditta intestata a un familiare.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione delle regole sull’utilizzazione delle dichiarazioni del coimputato rese al curatore e mancanza di motivazione sulla loro attendibilità e sui riscontri. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che le motivazioni dei due gradi di merito, conformi nelle valutazioni degli elementi di prova, si integrano a vicenda e costituiscono una sola entità, con la conseguenza che la congruità del ragionamento va accertata sul risultato organico e inscindibile. La motivazione per relationem è ammissibile quando l’atto richiamato risulti conoscibile e il giudice ne abbia meditato le ragioni.
Sul primo motivo, giudicato inammissibile, la Corte ricorda che le dichiarazioni rese al curatore non ricadono nell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., né nell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che riguarda le attività ispettive e di vigilanza. Il curatore non è assimilabile alla polizia giudiziaria né all’autorità giudiziaria: è ausiliario di giustizia, pubblico ufficiale ex art. 30 l. fall., con il solo compito di audire il fallito e di riferire al giudice delegato mediante la relazione ex art. 33 l. fall., deposito che non integra un atto del procedimento penale.
Tali dichiarazioni non sfuggono però alla regola di valutazione: se provengono da imputati o indagati nel medesimo reato o in procedimento connesso, vanno esaminate alla luce dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il filtro del curatore non legittima alcuna deroga, poiché occorre distinguere l’acquisibilità della relazione dalla valutazione del suo contenuto. Il contraddittorio, del resto, non ha carattere assoluto, ma è rimesso alla scelta della parte di richiedere le prove che ritiene utili, sicché la testimonianza indiretta del curatore resta pienamente utilizzabile quando l’imputato non abbia chiesto l’esame del dichiarante.
Sul secondo motivo, la Corte osserva che la bancarotta fraudolenta è reato proprio: all’imprenditore fallito o agli organi della società possono concorrere soggetti non qualificati, purché la loro attività si inserisca nel fatto con influenza causale e con consapevolezza della qualificazione dell’autore. I giudici di merito hanno attribuito all’imputato la qualità di institore ex art. 2203 cod. civ., la cui responsabilità è espressamente prevista dall’art. 227 l. fall. Egli, avendo il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa e di tenere le scritture contabili, assume una posizione di garanzia rispetto alla destinazione dei beni aziendali.
La prova del concorso è stata desunta da molteplici indici sintomatici: la procura speciale per operare sul conto corrente, la gestione continuativa della cassa e della contabilità, i rapporti esclusivi con il tenutario delle scritture e con i clienti. La tardiva autofattura e il rinvenimento dei beni nella sede di altra ditta, senza traccia nel registro dei beni ammortizzabili, confermano la valenza distrattiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2203 c.c. – Preposizione institoria
- Art. 63 c.p.p. – Dichiarazioni indizianti
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 220 c.p.p. – Oggetto della perizia
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento