Inammissibile il ricorso sulla destinazione allo spaccio della sostanza (Cass. pen. Sez. VII n. 28196 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall’autoconsumo non integra una causa di non punibilità, ma un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. Ne consegue che non è l’imputato a dover provare l’uso personale, ma è la pubblica accusa a dover dimostrare la finalità di spaccio. La valutazione sulla destinazione della droga, quando la condotta non sia indicativa dell’immediatezza del consumo, spetta al giudice di merito, che la compie considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto. Tale apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso che non confronta specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Firenze per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso il 4 febbraio 2018. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 giugno 2025, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e, con un secondo motivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sulla responsabilità, incentrato sulla destinazione della sostanza. Richiamando un proprio consolidato orientamento, ne afferma la inammissibilità per difetto di specificità: il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio.
Il Collegio ribadisce che la destinazione della droga a fini diversi dall’autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie. Da ciò discende il riparto dell’onere della prova: non spetta all’imputato dimostrare l’uso personale, ma alla pubblica accusa provare la finalità di spaccio. Il principio è espresso dalla Sez. VI n. 26738 del 2020 e dalla Sez. VI n. 11025 del 2013, che valorizza il parametro della capacità patrimoniale, anche in relazione alla precostituzione di scorte per uso personale.
La Corte richiama altresì la Sez. IV n. 7191 del 2018, secondo cui la valutazione sulla destinazione va compiuta dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, con apprezzamento sindacabile in legittimità solo sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto, il giudice di appello ha fondato il proprio convincimento su elementi convergenti: il quantitativo di sostanza rinvenuta, pari a 618 dosi di hashish, il contestuale rinvenimento di materiale per il confezionamento, l’assenza di fonti di reddito idonee a giustificare la scorta e le dichiarazioni di un testimone sulle abitudini di vita del ricorrente.
Quanto al secondo motivo, concernente le attenuanti generiche, la Corte lo dichiara inammissibile perché generico e ripropositivo di un profilo già disatteso con dettagliata motivazione. Il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, secondo la Sez. I n. 39566 del 2017, oppure anche solo sulla base dei precedenti penali, secondo la Sez. V n. 43952 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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