Ingiusta detenzione e derubricazione esclusa la condotta ostativa con i medesimi elementi (Cass. pen. Sez. IV n. 10475 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, quando l’ingiustizia è correlata alla diversa qualificazione giuridica del fatto operata in sede di merito, con limiti edittali che non avrebbero consentito l’applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa dell’avere dato o concorso a dare causa alla custodia, per dolo o colpa grave, non opera se l’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare. In tale ipotesi, infatti, la condotta dolosa o colposa dell’imputato resta priva di efficienza causale in ordine alla emissione della misura. Irrilevante è, di per sé, il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Ne consegue l’annullamento, anche senza rinvio, della statuizione che abbia indebitamente detratto dal periodo indennizzabile la custodia espiata pari alla pena inflitta.

Il Fatto

La vicenda origina da un procedimento nel quale il ricorrente aveva subito custodia cautelare in carcere dal 6.6.2012 al 23.4.2015. A fronte della iniziale contestazione di tentato omicidio, il fatto era stato derubricato nel reato di lesioni semplici, i cui limiti edittali non avrebbero consentito l’adozione della misura cautelare.

Adito per la riparazione, il giudice di merito aveva riconosciuto l’ingiustizia della detenzione, ma aveva detratto dal periodo indennizzabile la detenzione “legittimamente patita” pari alla pena inflitta di otto mesi di reclusione, liquidando un indennizzo per 747 giorni. Il ricorrente ha impugnato tale determinazione, dolendosi della illegittima limitazione del periodo indennizzabile e della mancata applicazione del comma 4 dell’art. 314 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione muove dal principio consolidato secondo cui, ove l’ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione del fatto in sede di merito, con limiti edittali incompatibili con la custodia, la condizione ostativa integrata dall’avere dato o concorso a dare causa alla misura non opera se l’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità avviene sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice della cautela. In tal caso, la condotta dell’imputato è priva di efficienza causale. La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 16175 del 22.04.2021, Rv. 281038.

Il Collegio precisa che, quando la derubricazione incide sulla adottabilità della misura, può profilarsi una ingiustizia c.d. formale, che prescinde dalla condizione ostativa solo se gli elementi che conducono alla derubricazione sono gli stessi già sottoposti al giudice della cautela.

La Corte distingue espressamente l’ipotesi in esame da quella, non pertinente, secondo cui non dà luogo a riparazione il fatto che il richiedente abbia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena rispetto al reato per il quale era stato sottoposto a misura cautelare (Sez. IV n. 1862 del 07.01.2016, Rv. 265582). Ciò che rileva, infatti, non è il riconoscimento del beneficio, ma la circostanza che, sulla scorta dei medesimi elementi, il fatto è stato riqualificato in lesioni semplici, reato che non consentiva, per il minimo edittale, l’applicazione della misura, illegittima sin dall’origine.

Il giudice di merito aveva peraltro già affermato che il giudizio di diversa qualificazione non era intervenuto su un patrimonio indiziario ulteriore rispetto a quello a disposizione del giudice della cautela, né erano emersi nuovi elementi in corso di merito. Tuttavia, nel determinare l’indennizzo, aveva sottratto la detenzione pari alla pena inflitta. La Corte accoglie il ricorso, in linea con le conclusioni del Procuratore generale.

L’ordinanza è annullata senza rinvio, a norma dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., trattandosi di parametro aritmetico non oggetto di specifica doglianza, con liquidazione di un ulteriore indennizzo per 240 giorni (otto mesi) e determinazione del totale in euro 237.754,34.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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