Reato di inosservanza dell’ordine di espulsione e giustificato motivo (Cass. pen. Sez. I n. 33976 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, il giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato deve essere valutato con riguardo a situazioni ostative, della cui allegazione è onerato l’interessato, incidenti sulla possibilità oggettiva o soggettiva di ottemperare all’ordine. Non è sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino. La mancanza di mezzi economici rileva solo in quanto incida sulla oggettiva indisponibilità delle risorse necessarie all’acquisto del titolo di viaggio; grava sul ricorrente l’onere di allegare e dimostrare le circostanze concrete da cui desumere l’impossibilità di procurarsi i biglietti per il rientro nel Paese di origine, non essendo sufficiente l’allegazione di difficoltà economiche autoriferita e priva di autosufficienza.

Il Fatto

Con sentenza del 25 febbraio 2026 il giudice di pace di Gallipoli ha condannato il ricorrente alla pena di 7.000 euro di multa per il reato dell’art. 14, co. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando quattro motivi: erronea applicazione della legge penale per non essere stata valutata l’impossidenza quale giustificato motivo; mancata disapplicazione della fattispecie penale per contrasto con la direttiva 2008/115/UE; non espellibilità dello straniero perché gravato da procedimenti penali, con conseguente necessità del nulla osta all’espulsione da parte dell’autorità giudiziaria procedente; omessa motivazione sull’elemento psicologico del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i suoi motivi, offrendo una lettura restrittiva della nozione di giustificato motivo all’interno della fattispecie dell’art. 14, co. 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Quanto al primo motivo, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza di mezzi economici può operare come scriminante solo nella misura in cui incide sulla oggettiva indisponibilità dei mezzi necessari per l’acquisto del titolo di viaggio, non essendo sufficiente il mero disagio socio-economico. Il ricorso nulla aveva dedotto sul costo dei titoli, sulle disponibilità del ricorrente e sulle specifiche ragioni che gli avrebbero impedito di procurarsi i biglietti aerei per il rientro.

La Corte ha ribadito che il giustificato motivo, integrando una causa di esclusione della tipicità, deve fondarsi su situazioni ostative allegate dall’interessato e dimostrate, non potendo risolversi in una circostanza autoriferita e priva del requisito di autosufficienza (richiamate Sez. 2, n. 20677 del 11.04.2017, Sez. 4, n. 46979 del 10.11.2015 e Sez. 2, n. 26725 del 01.03.2013). L’orientamento è stato confermato mediante il richiamo a Sez. 1, n. 44567 del 03.11.2021, secondo cui la valutazione deve avere riguardo a situazioni ostative della cui allegazione è onerato l’interessato e non al semplice disagio economico.

Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, in quanto non correlato al caso concreto né al modo in cui avrebbe dovuto operare la disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/115/UE. La Corte ha osservato che il meccanismo di disapplicazione risulta escluso già in astratto con riferimento a un ordine di espulsione emesso il 4 marzo 2020, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della direttiva (richiamata Sez. 5, n. 26027 del 08.06.2011).

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto in termini meramente astratti: il ricorrente non ha dimostrato che alla data del decreto di espulsione fosse effettivamente indagato per altra causa, con conseguente necessità del nulla osta all’espulsione. Quanto al quarto motivo, la Corte ha precisato che l’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, integrato dalla mera consapevolezza dell’esistenza del decreto di espulsione e dell’ordine di allontanamento ivi contenuto, essendo sufficiente la notifica del decreto in una lingua comprensibile all’imputato (richiamata Sez. 5, n. 23626 del 22.05.2008). Il ricorrente non ha dedotto che la notifica sia avvenuta in lingua a lui non nota.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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