Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 20940 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché versato in fatto, il ricorso per cassazione che censuri la gravità indiziaria senza confrontarsi con i passaggi argomentativi dell’ordinanza cautelare e si risolva in una rilettura atomistica degli elementi posti a fondamento del giudizio. La motivazione del tribunale del riesame, congrua e non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità. Il vincolo associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 può essere provato anche mediante facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, le basi logistiche, la divisione dei compiti e la commissione dei reati-programma. In materia di narcotraffico associativo il regime presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. postula, per essere superato, l’allegazione di elementi concreti di segno contrario.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 3.10.2025, ha respinto l’istanza ex art. 309 cod. proc. pen. e confermato la custodia in carcere applicata dal G.i.p. al ricorrente per la provvisoria incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per i reati fine di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, ravvisando i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di recidiva.
I difensori hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la carenza della piattaforma indiziaria sui capi relativi ai reati fine e la illogicità della motivazione, oltre al difetto di motivazione sull’attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso è versato in fatto e volto a ottenere una diversa ricostruzione del compendio probatorio. Le censure sulla gravità indiziaria non si confrontano con i passaggi argomentativi dell’ordinanza impugnata e in parte si risolvono in una rilettura degli elementi di fatto, rendendo le doglianze aspecifiche. Richiamando Sez. 6, n. 20377 del 11.03.2009, la Corte ribadisce che il difetto di confronto con la motivazione determina l’inammissibilità del ricorso.
Nel merito della gravità indiziaria sui reati fine, il Tribunale ha argomentato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per cui la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente deve ritenersi provata in termini di elevata probabilità, sulla scorta delle intercettazioni e delle videoriprese che ritraevano il ricorrente uscire dall’abitazione con una borsa contenente lo stupefacente. La stessa difesa non aveva contestato la cessione di droga, ammettendola nella memoria.
Quanto alla partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, la Corte conferma la congruità della motivazione, ancorata alle intercettazioni che restituiscono la piena consapevolezza dell’indagato di essere inserito in una struttura complessa e organizzata per sottogruppi, con un ruolo di persona di fiducia che interviene nei momenti critici. La Corte qualifica tali condotte come espressione dell’affectio societatis. Il criterio temporale invocato dalla difesa non va confuso con la durata delle investigazioni, a fronte di una contestazione “aperta”, né può trascurarsi il rinvenimento di sostanze all’atto dell’esecuzione della misura.
Sul versante cautelare, la Corte rileva che il pericolo di recidiva è stato ritenuto concreto e attuale in ragione dell’inserimento stabile nel contesto associativo, operando il regime presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superato da elementi contrari. Richiamando Sez. 6, n. 52404 del 26.11.2014 e Sez. 4, n. 26570 dell’11.06.2015, la Corte afferma che tale regime postula pur sempre l’allegazione di elementi concreti per il suo superamento, non essendo sufficiente la risalenza dei fatti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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