Inosservanza dell’ordine di rinotifica e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 33357 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione impartito dal giudice deve essere integralmente eseguito nel termine assegnato. La mancata osservanza, anche solo parziale, dell’ordine di rinotifica determina l’inammissibilità del ricorso. Il regime dell’art. 371-bis c.p.c., dettato per l’ipotesi di deposito tardivo dell’atto notificato a seguito di integrazione del contraddittorio, è applicabile per interpretazione estensiva anche quando sia ordinata la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo comporta l’improcedibilità. La distinzione tra le due ipotesi rileva sul piano delle conseguenze processuali.

Il Fatto

Un consorzio fra cooperative impugnava una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, di sanzioni tributarie, eccependo l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e, in subordine, la nullità dell’atto per intervenuto condono tombale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica sia della cartella sia dell’avviso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria.

La vicenda approdava in cassazione. Con ordinanza interlocutoria la Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso per essere stata eseguita presso il codifensore di primo grado non domiciliatario, rinviava a nuovo ruolo e disponeva la rinotifica dell’atto, nel termine perentorio di sessanta giorni, presso i difensori e i soggetti indicati.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che l’ordine di rinotifica disposto con l’ordinanza interlocutoria non risulta ottemperato: l’Amministrazione ricorrente non ha depositato la documentazione attestante la riattivazione del procedimento notificatorio. L’inadempimento è totale, non avendo la ricorrente provveduto nemmeno parzialmente.

Il Collegio richiama la costante giurisprudenza secondo cui il termine per il deposito del ricorso notificato previsto dall’art. 371-bis c.p.c., pur riferito espressamente all’ipotesi di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso, è applicabile per interpretazione estensiva anche quando sia ordinata la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Ne deriva che il deposito tardivo dell’atto notificato determina l’improcedibilità del ricorso, come affermato da Cass. n. 18539 del 2024.

Diversa è l’ipotesi — ricorrente nel caso di specie — in cui l’ordine di rinotifica non venga osservato, anche solo parzialmente: la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso, secondo l’insegnamento di Cass. n. 9097 del 2019 e Cass. n. 1930 del 2017. La distinzione tra improcedibilità e inammissibilità riflette la differenza tra esecuzione tardiva ed esecuzione mancante del comando giudiziale.

Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla è disposto per le spese, stante la mancata costituzione della società contribuente. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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