Inottemperanza espulsione, valutazione giustificati motivi di vita familiare (Cass. pen. Sez. 1 n. 5137 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento dello straniero, la valutazione del giustificato motivo deve essere condotta con riferimento al caso concreto e alla condizione soggettiva del cittadino extracomunitario, apprezzata in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma. La condizione familiare e genitoriale del soggetto, emersa nel dibattimento, impone al giudice una verifica rigorosa delle circostanze che giustifichino l’inosservanza del provvedimento amministrativo, attraverso l’esame delle risorse economiche e delle esigenze abitative ed educative dei figli conviventi. L’omessa valutazione di tali profili determina l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Udine condannava un cittadino extracomunitario alla pena della multa, ritenendolo colpevole del reato di inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal Prefetto, contestando l’inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, l’omessa disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto, in ragione della sua condizione di genitore di cinque figli conviventi, e con un secondo motivo, la mancata valutazione dei giustificati motivi della sua permanenza in Italia, derivanti dalla medesima situazione familiare.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto alla disapplicazione del decreto prefettizio. Ha osservato che, sebbene l’espulsione non possa risolversi in un’ingerenza nella vita privata e familiare vietata dall’art. 8 CEDU, nel caso di specie il ricorrente non aveva documentato né dedotto nelle competenti sedi amministrative l’esistenza di situazioni ostative all’adozione del provvedimento. L’onere di allegare gli elementi dimostrativi dell’illegittimità del decreto di espulsione, infatti, gravava sull’interessato e non era stato rispettato.

Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Il Giudice di Pace aveva omesso di valutare l’eventuale ricorrenza di giustificati motivi che legittimavano l’inosservanza del provvedimento di espulsione, rappresentati dalla peculiare condizione familiare dell’imputato, che aveva un rapporto sentimentale consolidato ed era genitore di cinque figli residenti in Italia. Tale condizione era emersa in dibattimento attraverso l’esame testimoniale della genitrice dei minori.

Richiamando il principio per cui il giudice deve fare riferimento al caso concreto per apprezzare i profili idonei a rendere inesigibile il comportamento collaborativo richiesto, la Corte ha precisato che il giudizio di colpevolezza avrebbe dovuto presupporre una verifica rigorosa delle condizioni del nucleo familiare, incentrata sulle risorse economiche di sostentamento e sulle esigenze abitative ed educative dei figli. L’omissione di tale accertamento ha comportato l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio davanti al Giudice di Pace in diversa composizione fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *