Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta per Carta docenti (TAR Lombardia n. 2613 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è fondato quando la pretesa azionata risulti documentata e l’Amministrazione non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo. Il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. L’incarico commissariale affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 05 aprile 2023 con cui è stato accertato il diritto al beneficio economico della Carta docenti, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per una serie di anni scolastici. Il titolo è stato notificato il 19.06.2023, ma è rimasto inadempiuto.
Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si è formato, con attestazione della cancelleria in data 11.10.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita senza contestare il mancato adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti del giudizio di ottemperanza. La pretesa fatta valere dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata: il titolo esecutivo è prodotto, il passaggio in giudicato è attestato e il termine dilatorio è decorso senza esito.
Il profilo decisivo è l’assenza di contestazione. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. L’inerzia resta, dunque, non giustificata e il ricorso è fondato.
Il Tribunale condanna conseguentemente l’Amministrazione a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, o in un dirigente o funzionario delegato.
Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, potendo avvalersi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie. Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo ad alcun compenso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Tribunale liquida 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori, e dispone l’oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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