Il mancato esame del trasferimento dello specializzando per motivi di salute viola la clausola derogatoria dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938 (TAR Abruzzo n. 252 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’articolo 9, comma 1, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, tuttora vigente e non derogato da norme di pari rango, attribuisce al Rettore il potere discrezionale di accordare il trasferimento dello studente, anche iscritto a una scuola di specializzazione dell’area medica, per gravi e documentati motivi, in deroga ai limiti temporali e didattici posti dai regolamenti di Ateneo. La clausola di gravità dei motivi deve essere interpretata in conformità ai principi costituzionali e convenzionali di tutela della salute, della maternità e della vita familiare. La disciplina dei trasferimenti degli specializzandi non è contenuta nel decreto legislativo n. 368/1999. Durante il periodo di sospensione per maternità della formazione specialistica, trova applicazione la tutela della maternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001, sicché è illegittimo il rifiuto di esaminare l’istanza di trasferimento presentata in tale periodo.
Il Fatto
Una specializzanda iscritta al primo anno della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi dell’Aquila presentava istanza di trasferimento, per gravi e documentati motivi di salute e familiari sopravvenuti alla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica. L’ateneo di destinazione rilasciava il nulla osta al trasferimento, mentre l’Università dell’Aquila, dopo il parere negativo del Consiglio di Area Didattica, comunicava l’inammissibilità della domanda poiché presentata durante la sospensione per maternità e prima del superamento degli esami del primo anno. La ricorrente impugnava il diniego e la deliberazione presupposta, domandando anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, accogliendo la domanda di annullamento. Ha preliminarmente qualificato l’articolo 21 del Regolamento di Ateneo come norma della stessa amministrazione, inidonea a comprimere la clausola derogatoria di fonte primaria: gli artt. 34 ss. del decreto legislativo n. 368/1999 non disciplinano i trasferimenti degli specializzandi, sicché il r.d. n. 1269/1938, che include lo studente “in corso di studi”, resta applicabile ai medici in formazione specialistica.
La corte ha quindi affermato che l’ateneo, anziché limitarsi a negare il trasferimento per carenza dei presupposti ordinari, avrebbe dovuto esercitare il potere discrezionale derivante dall’art. 9 citato, valutando la peculiare condizione personale e familiare sopravvenuta e operando il bilancio fra buon andamento dell’amministrazione e principi di tutela della salute e della maternità. Ha inoltre ritenuto il diniego in contrasto con l’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, che richiama la normativa a tutela della gravidanza di cui al d.lgs. 151/2001, la quale vieta ogni trattamento meno favorevole per la maternità: il rifiuto di esaminare l’istanza nel periodo di sospensione della formazione integra una discriminazione vietata. Il collegio ha, infine, rilevato la violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, mancando il preavviso di diniego sulle ragioni ostative indicate dal Consiglio di Area Didattica.
La domanda risarcitoria è stata invece respinta per la mancata prova del danno: l’ateneo aveva riscontrato tempestivamente istanze e diffide con provvedimenti espressi, sicché non ricorre l’illecito da inerzia. L’effetto conformativo della sentenza consiste nell’obbligo di riesaminare l’istanza previa attivazione del contraddittorio procedimentale.
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Nota della Redazione
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