Reato di inottemperanza all’ordine di espulsione e necessità del substrato probatorio (Cass. pen. Sez. I n. 27108 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 è integrato dalla violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato e presuppone una situazione di soggiorno illegale. L’ordine del questore viene emesso quando non sia stato possibile trattenere lo straniero espulso in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero quando la permanenza non ne abbia consentito l’allontanamento. Quando lo straniero sia già titolare di permesso di soggiorno, l’espulsione è disposta dal prefetto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. La condanna è priva del substrato probatorio se agli atti non risultano né il provvedimento di espulsione né il conseguente ordine di allontanamento, non potendosi desumere la loro esistenza da una sentenza amministrativa che abbia respinto il ricorso dello straniero.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Lodi, con sentenza del 4.12.2025, ha condannato il ricorrente alla pena di 10.000 euro di multa per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio dello Stato. La statuizione si fondava sulla sentenza del Tar Lombardia che aveva dichiarato irricevibile il ricorso del ricorrente avverso il decreto con cui il Questore di Milano, il 20.4.2016, aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione. Il decreto del Questore non era mai stato acquisito agli atti, ma era soltanto citato nella sentenza amministrativa. Non era dunque dato conoscere il suo contenuto, né se si trattasse effettivamente di un decreto di espulsione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il capo di imputazione era estremamente generico, perché non individuava l’ordine del questore violato ma richiamava soltanto la sentenza del Tar Lombardia che aveva respinto il ricorso dello straniero.

La Sezione ha ricostruito la fattispecie. L’ordine la cui violazione è sanzionata dall’art. 14, comma 5-ter, è emesso dal questore quando non sia stato possibile trattenere lo straniero espulso in un Centro di permanenza per i rimpatri. L’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che, per lo straniero già titolare di permesso di soggiorno, l’espulsione è disposta dal prefetto, non dal questore.

Agli atti del processo non risultavano compresi né il provvedimento di espulsione del prefetto, né il conseguente ordine del questore di lasciare il territorio italiano. Il compendio probatorio su cui si era fondata la condanna era costituito, sul piano documentale, dalla sola sentenza del Tar Lombardia.

L’accertamento della responsabilità è così rimasto privo del substrato probatorio necessario a verificare gli elementi costitutivi del reato, rappresentati dal provvedimento di espulsione e dal conseguente ordine di allontanamento. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Lodi in diversa persona fisica, per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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