Pene sostitutive in appello cartolare: richiesta tempestiva nelle conclusioni scritte (Cass. pen. Sez. VI n. 30683 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare ai sensi dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020 la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva può essere formulata anche con il deposito delle conclusioni scritte, senza decadenza. All’imputato giudicato in primo grado e appellante prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 non è opponibile il termine dilatorio dei quindici giorni previsti per i motivi nuovi. L’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 rende applicabili le pene sostitutive ai procedimenti pendenti in appello senza introdurre ipotesi di decadenza. Il mancato esame nel merito della richiesta integra vizio di motivazione e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente per la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare, ai sensi dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020.
Nel depositare le conclusioni scritte, il difensore ha insistito per l’accoglimento dei motivi di appello e ha aggiunto la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. La Corte territoriale ha disatteso l’istanza ritenendola tardiva, perché formulata oltre il termine dilatorio di quindici giorni prima dell’udienza. Da qui il ricorso per cassazione, con un unico motivo, per mancanza di motivazione su tale richiesta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal regime transitorio della riforma. L’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022 stabilisce che, per l’atto di appello proposto prima del 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020. La sentenza di primo grado è del 03.11.2022 e l’atto di appello del 14.11.2022: entrambi precedono l’entrata in vigore della riforma. Non trovano quindi applicazione le modifiche alla disciplina dell’appello, né il dettato dell’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2 d.lgs. n. 31/2024, in assenza di esplicite disposizioni in tal senso.
Il Collegio richiama poi l’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, che rende applicabili le disposizioni in materia di pene sostitutive, ove più favorevoli, ai procedimenti pendenti in primo grado o in appello al momento dell’entrata in vigore del decreto, senza introdurre alcuna ipotesi di decadenza per la manifestazione del consenso alla sostituzione.
L’effetto sinergico di tali premesse conduce a due conclusioni: si applica l’art. 23-bis d.l. n. 137/2020 e non l’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.; si applica l’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, che ammette le pene sostitutive nei giudizi pendenti in appello senza decadenza.
La Corte si allinea a un indirizzo già espresso, secondo cui nel rito cartolare l’imputato può richiedere il subprocedimento di conversione previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. nell’atto di appello, nei motivi nuovi o aggiunti, nelle conclusioni scritte o nella memoria di replica (Sez. 2 n. 4772 del 05.10.2023, dep. 2024; Sez. 2 n. 12991 del 01.03.2024). Il diverso precedente richiamato dal ricorrente (Sez. 3 n. 42825 del 15.10.2024) riguarda un caso non omogeneo, relativo a sentenza emessa e appellata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.
L’imputato, giudicato in primo grado e appellante prima della riforma, non avrebbe potuto devolvere la questione con l’atto di appello. Il deposito delle conclusioni scritte cinque giorni prima dell’udienza cartolare integra quindi tempestiva devoluzione della questione. Il mancato esame nel merito della richiesta costituisce vizio di motivazione: la sentenza va annullata con rinvio, limitatamente alla disciplina delle pene sostitutive, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che valuterà i presupposti della sostituzione.
Nota della Redazione
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