Associazione per delinquere, competenza nel luogo di prima esteriorizzazione (Cass. pen. Sez. II n. 11591 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, opera il criterio di cui all’art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto del quale è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato. Tale luogo coincide con il momento in cui l’operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta e non con quello della costituzione dell’associazione. La consumazione si realizza nel luogo in cui si verifica un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria alla sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività del sodalizio ovvero in cui esso si esteriorizza mediante l’esecuzione dei delitti programmati. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al rito, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia, mentre sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e su vizi della determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione.
Il Fatto
Con sentenza del 24 giugno 2022 il Tribunale di Rovigo riconosceva la penale responsabilità di cinque imputati per partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di truffe aggravate, attuate mediante la commercializzazione di autovetture di lusso in un autosalone del rodigino.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 16 ottobre 2023, riformava parzialmente la decisione di primo grado, rideterminando la pena di uno dei ricorrenti nella misura concordata tra le parti. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo in favore di quello di Venezia o di Treviso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il motivo comune relativo alla competenza per territorio. Per i reati associativi, permanenti per natura, opera il criterio del luogo di inizio della consumazione: rileva il momento in cui l’operatività del sodalizio diviene per la prima volta esternamente percepibile, non quello della stipula del pactum sceleris. La consumazione si radica dove si realizza il minimum di mantenimento della situazione antigiuridica, ossia dove le attività sono programmate, ideate e dirette ovvero dove l’associazione si esteriorizza attraverso l’esecuzione dei delitti programmati.
Su queste basi i giudici di merito hanno correttamente valorizzato l’attività svolta nell’autosalone di Occhiobello, nel circondario di Rovigo, anziché la sede legale della società. È in quel luogo che avveniva la compravendita delle autovetture di alta gamma. Non emergono elementi per collocare altrove la programmazione e la direzione del sodalizio: il luogo di residenza di uno degli indagati e gli incontri con un sodale non integrano, da soli, il numero minimo richiesto dall’art. 416 cod. pen. per configurare l’associazione.
Quanto al secondo motivo, comune a due ricorrenti, la Corte richiama il principio di integrazione reciproca tra sentenza di primo e secondo grado, valutabili congiuntamente come risultato organico e inscindibile. Le due pronunce hanno dato adeguatamente conto delle chiamate in correità e dei riscontri, documentando il ruolo attivo dei ricorrenti nell’allestimento e nella gestione del salone, nella amministrazione dei conti societari e nella prosecuzione occulta della gestione della società dopo l’apparente cessione.
Non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. Il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. resta escluso quando la ricostruzione dei fatti conduca alla reiezione implicita della prospettazione difensiva senza lasciare spazio a valide alternative. Il diniego di rinnovazione del dibattimento è fondato sul carattere eccezionale dell’istituto, esperibile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
La Corte accoglie invece il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche: la sentenza di appello ha valutato gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. per ridimensionare il trattamento sanzionatorio, ma ha omesso ogni argomentazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti. Da qui l’annullamento con rinvio limitato a tale punto, ferma restando l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità. Inammissibili i ricorsi di due imputati, uno dei quali aveva rinunciato al motivo sulla recidiva in sede di concordato.
Nota della Redazione
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