Inquadramento Area C e nozione di processo produttivo nel CCNL Enti pubblici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10050 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ricorre solo quando sia assolutamente impossibile individuare l’uno o l’altro elemento dall’esame complessivo dell’atto. Il riferimento della declaratoria contrattuale dell’area C posizione C1 a “tutte le fasi del processo” va interpretato nel senso che al dipendente è attribuita la gestione dell’intera filiera di un singolo procedimento o prodotto, dall’atto iniziale agli atti finali, passando per istruttoria e consulenza. Per assunzione di responsabilità è sufficiente rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente, non essendo richiesta l’estensione della gestione alla firma del provvedimento finale. Le circolari interne dell’ente datore di lavoro non integrano il “diritto vivente” e non possono prevalere sulla nozione di processo produttivo accolta in sede di contrattazione collettiva.
Il Fatto
Alcuni dipendenti, assunti dall’INPS con inquadramento nell’area B del CCNL Enti pubblici non economici, agiscono in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al superiore inquadramento nell’area C, posizione economica C1, sin dalla data di assunzione, con condanna dell’Istituto alle relative differenze retributive e al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Vicenza rigetta la domanda. La Corte d’Appello di Venezia, riformando la decisione, accerta lo svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore inquadramento e condanna l’Istituto al pagamento delle differenze retributive, limitando il riconoscimento, su quanto già attribuito, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con esclusione del cumulo disposto in prime cure. L’INPS ricorre per cassazione con due motivi; resistono gli originari istanti con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Istituto denuncia la violazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., imputando alla Corte territoriale di aver mal valutato la congruità del ricorso introduttivo quanto agli oneri di allegazione e di aver così esorbitato dai limiti dei suoi poteri istruttori d’ufficio.
Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio di Cass. n. 19009/2018, secondo cui la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell’oggetto o delle ragioni della domanda ricorre solo quando dall’esame complessivo dell’atto sia assolutamente impossibile individuare l’uno o l’altro elemento, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l’esatto oggetto del giudizio. Nel caso di specie la congruità del ricorso è stata correttamente riconosciuta.
Con il secondo motivo l’Istituto denuncia la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., delle circolari INPS n. 178/2003 e n. 2/2001, del CCNL Enti pubblici non economici 1998/2001 e dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU, sostenendo la valenza interpretativa degli atti interni dell’Istituto quali componenti del “diritto vivente”.
Il motivo è parimenti infondato. La Corte territoriale si è conformata all’orientamento consolidato (da ultimo Cass. n. 5613/2023, Cass. n. 8036/2022, Cass. n. 23153/2021, Cass. n. 30576/2019 e Cass. n. 28112/2019), secondo cui il riferimento della declaratoria dell’area C/1 a “tutte le fasi del processo” attribuisce al dipendente la gestione dell’intera filiera di un singolo procedimento o prodotto, dall’atto iniziale a quello finale. La responsabilità è assunta anche solo con l’obbligo di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente, senza che sia necessaria la firma del provvedimento finale. La nozione di processo produttivo elaborata dall’Istituto con le proprie circolari, in quanto distinta e più ampia di quella contrattuale, non può essere accolta ai fini dell’inquadramento professionale.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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