Decadenza bracciantili: termine sostanziale non sanabile ex art. 8 legge n. 533/1973 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2582 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine previsto dall’art. 22 d.l. n. 7/1970 per la proposizione del ricorso in via amministrativa avverso la cancellazione dagli elenchi nominativi dei bracciantili agricoli ha natura di decadenza sostanziale, perché relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, e non è pertanto suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 8 legge n. 533/1973. Per la medesima materia trova applicazione il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 17 d.l. n. 7/1970, quale norma speciale rispetto alla disciplina generale dell’art. 46, commi 5 e 6, legge n. 88/1989. Il dies a quo della decadenza decorre dalla comunicazione della richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente erogate, che rechi anche la notizia della cancellazione dagli elenchi nominativi, e non dalla pubblicazione della cancellazione sul sito internet dell’Istituto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa bracciantile alle dipendenze di una ditta agricola, la condanna dell’Istituto previdenziale al riconoscimento della regolarità dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro, l’annullamento dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi bracciantili e il riconoscimento della legittimità della percezione dell’indennità di disoccupazione ricevuta per il periodo dedotto in giudizio.

Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande, accogliendo l’eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, individuando il dies a quo del termine nel trentunesimo giorno successivo alla richiesta dell’Istituto di restituzione delle prestazioni indebitamente erogate, comunicazione che recava anche la notizia della cancellazione dagli elenchi nominativi. Poiché il ricorso amministrativo era stato presentato quando il termine era già spirato, e la domanda giudiziale era stata proposta quando anche il termine per la sua proposizione era compiuto, il gravame è stato respinto. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Investita di cinque motivi, la Corte ha confermato la decisione di secondo grado. Il primo motivo, con cui il ricorrente invocava la sanatoria dell’art. 8 legge n. 533/1973, è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. I giudici di legittimità hanno dato continuità al costante orientamento secondo cui il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 22 d.l. n. 7/1970 ha natura di decadenza sostanziale, in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, e non è quindi suscettibile di sanatoria ai sensi della disciplina richiamata dal ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente sosteneva l’applicabilità del termine di novanta giorni previsto dall’art. 46, commi 5 e 6, legge n. 88/1989. La Corte ha ritenuto la censura infondata, affermando che per la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell’agricoltura opera il termine speciale di trenta giorni dell’art. 17 d.l. n. 7/1970, che prevale sulla disciplina generale dettata in materia di contenzioso amministrativo previdenziale.

Il terzo motivo concerneva la determinazione del dies a quo. Il ricorrente assumeva che il provvedimento di cancellazione non gli fosse mai stato notificato. La Corte ha osservato che la decisione territoriale non si fondava sulla pubblicazione della cancellazione sul sito internet dell’Istituto, ma sulla comunicazione della richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate, la quale recava anche la notizia dell’avvenuta cancellazione. Da tale comunicazione, accertata in fatto e insindacabile in sede di legittimità salvo il minimo costituzionale di motivazione, il ricorrente aveva acquisito conoscenza della propria posizione, con conseguente decorrenza dei termini per il ricorso amministrativo e per la domanda giudiziale.

Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva attribuito alcuna rilevanza giuridica alla data di pubblicazione sul sito internet, avendo deciso l’eccezione di decadenza sulla base dell’effettiva conoscenza del provvedimento di cancellazione.

Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la decisione di appello aveva confermato quella di primo grado e il ricorrente non aveva dedotto specificamente una diversità nell’iter logico-argomentativo tale da escludere l’operatività dell’art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ. Inoltre, il preteso omesso esame atteneva alla valutazione degli elementi di prova, attività riservata al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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