La recidiva contrattuale rende legittimo il licenziamento per ritardi reiterati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8740 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la tempestività della contestazione disciplinare costituisce un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e come tale insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. L’ampiezza dell’arco temporale considerato può giustificare un intervallo maggiore tra i fatti e la contestazione, ove necessario per una valutazione complessiva della condotta. La recidiva, ove prevista dalla contrattazione collettiva come circostanza aggravante, è idonea a trasformare in giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte che, isolatamente considerate, sarebbero punibili con sanzione conservativa. È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società terminalista, era stato licenziato per giustificato motivo soggettivo a seguito di una contestazione disciplinare del 17/10/2020. Gli addebiti riguardavano il sistematico ritardo nell’attivazione o l’anticipata disattivazione dell’apparecchio di registrazione della presenza, comportante una riduzione dell’orario di lavoro effettivo, nonché un asserito scarso rendimento. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale, il quale aveva rigettato la domanda. Il reclamo avverso tale decisione era stato parimenti respinto dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto legittimo il recesso datoriale sulla base della reiterazione delle condotte e della rilevanza della recidiva, pur escludendo la sussistenza dello scarso rendimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, tutti respinti. Con riferimento al primo, relativo alla violazione del principio di immediatezza della contestazione, gli ermellini hanno qualificato la relativa valutazione come un tipico accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato la necessità di considerare un arco temporale significativo (maggio-agosto 2020) e di valutare i dati accertati, rendendo tempestiva la contestazione del 17/10/2020. È stata inoltre esclusa la lesione del diritto di difesa, avendo il lavoratore avuto piena possibilità di dedurre circostanze a sé favorevoli.
Il secondo motivo, concernente la violazione del principio di proporzionalità, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente non si era confrontato con il passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale aveva valorizzato la sussistenza di tre sanzioni disciplinari irrogate nell’anno precedente, integrando la recidiva prevista dall’art. 35A, lett. l), del CCNL Lavoratori Portuali. Tale clausola contrattuale, secondo la S.C., commina il licenziamento per quelle condotte che, pur altrimenti punibili con sanzione conservativa, siano aggravate dalla recidiva, rendendo irrilevante la dedotta sproporzione.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto la questione della prescrizione annuale della recidiva risultava nuova e non dedotta nei gradi di merito. Il ricorrente non aveva assolto all’onere di specificare dove e quando avesse sollevato l’eccezione, con conseguente preclusione in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del lavoratore alla refusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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