Inammissibile il ricorso che sollecita una rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 14009 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, evocando documenti e prove, ometta di indicare se e dove essi siano esaminabili nel giudizio di legittimità viola l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e l’onere di localizzazione degli atti. È inammissibile il motivo che, lungi dal dedurre la violazione o falsa applicazione delle norme, si risolva in una sollecitazione alla rivalutazione del materiale probatorio, preclusa nella vigenza dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. La valutazione delle prove, anche presuntive, è riservata al giudice di merito e il giudizio di legittimità non è un merito di terzo grado. La mancata ammissione della prova testimoniale è denunciabile solo se determina l’omissione di motivazione su un punto decisivo.

Il Fatto

Una proprietaria convenne in giudizio il conduttore di un immobile ad uso diverso dall’abitativo per accertare l’inefficacia del recesso anticipato dal contratto e ottenere il pagamento dei canoni fino alla nuova locazione, oltre al risarcimento dei danni. Il conduttore aveva motivato il recesso con l’antieconomicità sopravvenuta dell’attività e aveva rilasciato il locale, esponendo un cartello di trasferimento.

Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello rigettò il gravame del conduttore, che propose ricorso per cassazione affidato a sei motivi, dolendosi della mancata dimostrazione dei gravi motivi di recesso, del mancato riconoscimento della restituzione della cauzione, della mancata ammissione di CTU e prove testimoniali e dell’omessa pronuncia su un motivo di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che denunciano la violazione dell’art. 27 della legge n. 392/1978. Essi sono manifestamente inammissibili per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, la loro struttura si fonda sull’evocazione di documenti e del verbale di interrogatorio formale senza indicare se e dove sarebbero esaminabili nel giudizio di legittimità.

Tale carenza viola in modo manifesto l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., secondo l’esegesi consolidata delle Sezioni Unite n. 28547 del 2008 e n. 30649 del 2019, ribadita quanto alla localizzazione da Sezioni Unite n. 8950 del 2022. Inoltre, i motivi si risolvono in una sollecitazione alla rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa nella vigenza dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., secondo le note Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.

Nel merito, la sentenza gravata ha condiviso il rilievo del primo giudice: a fronte della specifica contestazione della controparte, il conduttore non aveva assolto l’onere di dimostrare l’oggettivo insuccesso dell’impresa, imprevedibilmente sopravvenuto per fatti estranei alla sua volontà. La missiva richiamata è stata ritenuta del tutto generica, non sufficiente a rendere contezza delle circostanze oggettive, quali la diminuzione del fatturato.

Il terzo motivo, sulla mancata restituzione della cauzione, è inammissibile perché non affronta la motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto l’importo correttamente compensato con il maggiore dovuto a titolo di canoni e danni. Il quarto e il quinto motivo violano nuovamente l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e sollecitano un nuovo giudizio di merito: la mancata ammissione della prova testimoniale è denunciabile solo se idonea a invalidare con certezza le altre risultanze, e la pertinenza dei mezzi di prova è riservata al giudice del merito.

Il sesto motivo è inammissibile perché critica il dispositivo anziché la motivazione e non localizza l’atto di appello. Anche accedendo agli atti depositati, la doglianza concerne una risultanza istruttoria, non un motivo di appello, implicitamente assorbita dal giudice del gravame. Il ricorso è conclusivamente inammissibile; nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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