Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8752 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice di merito, contrapponendone uno difforme, poiché tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità e resta riservata al giudice del merito l’individuazione delle fonti del convincimento, il controllo di attendibilità e concludenza delle prove e la scelta di quelle ritenute idonee. La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto censurabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando contesti la valutazione delle prove.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di un’amministrazione regionale, impugna il licenziamento disciplinare intimato all’esito di indagini penali dalle quali era emerso l’allontanamento dal servizio in diverse occasioni, senza la timbratura della scheda magnetica attestante i periodi di assenza.

La Corte d’appello rigetta il gravame, condividendo le motivazioni del primo giudice: prova dei fatti raggiunta, contestazione sufficientemente specifica, nessuna lesione del diritto di difesa nonostante il rito cd. accelerato, proporzionalità della misura espulsiva. Propone allora ricorso per cassazione il lavoratore con cinque motivi; resiste l’amministrazione con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il quarto motivo sono esaminati unitariamente, perché entrambi denunciano la nullità della sentenza: il primo per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e travisamento della prova; il quarto per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 2106 cod. civ., per motivazione apparente sul giudizio di gravità e proporzionalità.

La Corte li dichiara inammissibili: dietro la prospettazione di errori in procedendo, essi mirano in realtà a censurare la ricostruzione fattuale e il governo delle prove operati dal giudice di merito. La valutazione delle prove è sottratta al sindacato di legittimità, che può controllare solo la logica formale e la correttezza giuridica dell’esame compiuto. La decisione impugnata è ampiamente argomentata e attinge la soglia del minimo costituzionale, fondandosi non già sull’ordinanza cautelare bensì sulle indagini di P.G. ad essa allegate e prodotte.

La Corte richiama il principio per cui il libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione. La censura di omesso esame di fatti decisivi resta inoltre preclusa dalla cd. doppia conforme, ravvisabile quando le statuizioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori.

Anche gli altri motivi, valutati unitariamente, sono inammissibili. La censura ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è già inammissibile in quanto riferita a una contrattazione collettiva di livello non nazionale. Nel merito, le doglianze mirano a una rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.

Il giudice di merito ha escluso ogni lesione del diritto di difesa, ritenuto integrata la giusta causa di recesso e valutato la gravità della condotta senza automatismi, in assenza di giustificazioni del lavoratore. Risulta perciò erronea anche la denuncia di violazione della regola sull’onere probatorio: la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella onerata, non se contesti la valutazione delle prove. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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