Transazione novativa e restituzione somme: irrilevante la natura contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31210 del 30.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di transazione novativa raggiunta in sede di conciliazione sindacale, la somma dovuta in restituzione dal lavoratore alla società datrice è dovuta per intero e prescinde dalla sua natura retributiva o contributiva. Ne deriva che l’accertamento sull’omesso versamento della contribuzione all’ente previdenziale resta inutile e non deve essere compiuto, perché da tale profilo il contenuto della transazione prescinde. Il carattere novativo dell’accordo impedisce ogni scomposizione dell’importo in una quota a titolo retributivo e in altra a titolo previdenziale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, respinge la domanda del lavoratore nei confronti della società datrice e dell’Inps, avente ad oggetto la restituzione di una somma. In base a una conciliazione intervenuta tra il lavoratore e la società, tale importo doveva essere restituito dal primo alla seconda, che aveva provveduto alla riassunzione a far data dalla conciliazione.

Il lavoratore sostiene che quell’importo corrisponde ai contributi previdenziali dovuti dalla società all’Inps ma mai corrisposti, perché, in forza di una sentenza che aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto originario e ordinato la ricostituzione del rapporto, la datrice avrebbe dovuto pagare retribuzioni e contributi per tutto il periodo.
Secondo il lavoratore, la società pagò gli importi retributivi, che in forza della successiva transazione dovevano essergli restituiti in cambio della stipula di un nuovo contratto, ma non versò all’Inps i contributi. La Corte d’appello ritiene invece la transazione novativa e l’importo non scomponibile. Il lavoratore ricorre in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, per non avere la Corte territoriale deciso sulla domanda di accertamento del mancato pagamento dei contributi. La Corte di Cassazione reputa il motivo infondato: la domanda non è stata omessa, ma respinta.

La sentenza impugnata afferma che la vicenda dell’effettivo versamento della contribuzione è “poco chiara”, ma rigetta la domanda perché la reputa inconferente, stante la natura novativa della transazione raggiunta in sede di conciliazione sindacale.

Il carattere novativo implica che la somma dovuta in restituzione dal lavoratore alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale ed è comunque dovuta interamente. L’accertamento dell’omissione contributiva restava quindi inutile e non doveva compiersi. La Corte territoriale osserva che la somma non aveva natura retributiva né contributiva, sicché non poteva darsi luogo a questioni di lordo e netto, e che l’impegno restitutorio concerne un importo predeterminato, senza riferimento agli oneri previdenziali.

Il secondo motivo, che deduce nullità in relazione agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., è inammissibile. L’assunto secondo cui la conciliazione sarebbe viziata non si confronta con il duplice argomento della sentenza: la transazione non fu mai impugnata per vizio del consenso, e ai fini dell’errore rileverebbe solo l’errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa.

La censura è poi inammissibile laddove sostiene che la somma indicata non sarebbe l’esatto importo da restituire ma il costo complessivo dell’operazione. Il motivo incorre nel difetto di autosufficienza, non trascrivendo il contenuto della conciliazione, e veicola una questione interpretativa senza censurare la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto ex artt. 1362 ss. cod. civ.. Il richiamo alla precedente pronuncia di questa Corte non giova, perché ivi i giudici di merito avevano interpretato l’importo come costo complessivo, mentre nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto il contrario. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese verso la società; nessuna pronuncia sulle spese tra ricorrente e Inps, destinatario solo di litis denuntiatio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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