Contributi per misure antisismiche e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 9154 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ossia allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia, individuati anche e soprattutto in funzione della causa petendi, cioè del contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e della protezione che l’ordinamento le accorda in astratto, a prescindere dalla prospettazione della parte. In materia di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, la situazione giuridica del richiedente è di diritto soggettivo quando la legge predetermina presupposti e modalità di erogazione, all’Amministrazione spettando solo la verifica dei relativi presupposti. È invece di interesse legittimo quando la norma affida all’Amministrazione un apprezzamento discrezionale sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione, con ponderazione degli interessi pubblici. Ne deriva che la domanda di risarcimento del danno per la condotta imperita dell’ente nella trasmissione della documentazione richiesta appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Alcuni soggetti, dopo aver eseguito lavori di riparazione di fabbricati per civile abitazione finanziati dalla legge n. 219 del 1981 e dalla successiva legge n. 12 del 1988, avevano chiesto al Comune il rimborso dell’IVA, trasmettendo la documentazione necessaria. Il Comune aveva però omesso di trasmetterla tempestivamente al Dipartimento della Protezione Civile, causando il rigetto della richiesta.

Gli istanti hanno quindi convenuto l’ente davanti al Tribunale di Lagonegro per il risarcimento del danno pari all’importo dell’IVA corrisposta, derivante dall’omessa trasmissione, entro il 31.12.2008, della documentazione indicata alle lettere b) e c) dell’art. 2 del D.M. n. 499 del 1998. Il Tribunale, con sentenza n. 602/2022, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; dopo la traslatio iudicii, il TAR Basilicata ha sollevato conflitto negativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dal criterio del petitum sostanziale, richiamando il costante orientamento secondo cui la giurisdizione si determina in funzione della concreta pronuncia richiesta e soprattutto della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante.

Nel caso in esame, la norma di riferimento è l’art. 12, comma 3, della legge n. 449 del 1997, che riconosce un contributo commisurato ai corrispettivi, al netto di IVA, per l’acquisto di beni e servizi necessari all’adozione di misure antisismiche. Il regolamento attuativo (D.M. n. 499 del 1998) ha stabilito in capo ai richiedenti l’obbligo di trasmettere al Comune la domanda e la documentazione attestante l’IVA sostenuta, e in capo al Comune quello di trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile gli elenchi e il rendiconto dell’IVA entro il termine del 31 dicembre 1999, poi prorogato al 31.12.2008.

Da tale quadro normativo-regolamentare emerge che presupposti e modalità di erogazione del contributo sono determinati direttamente dalla legge e che all’Amministrazione spetta solo verificare l’esistenza dei relativi presupposti, senza alcuna ponderazione degli interessi pubblici circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione.

Le Sezioni Unite richiamano il principio consolidato in materia di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche: la situazione giuridica di chi aspira al contributo è di diritto soggettivo, mentre è di interesse legittimo quando la norma affida all’Amministrazione un apprezzamento discrezionale (Cass. Sez. Un. n. 1132/2014; Cass. Sez. Un. n. 10377 del 12.04.2019; Cass. Sez. Un. n. 21650 del 28.07.2021).

Pertanto, la posizione dei richiedenti, che si dolgono della condotta imperita del Comune quale causa del danno lamentato, va ricondotta alla sfera dei diritti soggettivi, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria (cfr. Cass. Sez. Un. n. 30962 del 20.10.2022). Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario e cassano la sentenza declinatoria del Tribunale, senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva delle parti originarie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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