Inquadramento superiore tra valutazione qualitativa e divieto di riesame del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32985 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Non integra motivazione apparente il passaggio che, pur sintetico e collocato “per completezza”, esprima in modo chiaro la ragione della decisione, valutato alla luce dell’intero ragionamento decisorio. La censura che non individui con precisione i passaggi impugnati e non si distingua dai motivi precedenti è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Una lavoratrice, inquadrata con il parametro 193 e poi con il parametro 205, agisce nei confronti della società datrice per ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori svolte e delle relative differenze retributive, con richiesta di inquadramento nei parametri 230 e 250 del c.c.n.l. applicabile.

Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda, accertando il diritto alle differenze economiche dal 28.5.2014 e all’acquisizione del parametro 230 dal 28.11.2014. La Corte d’appello, in riforma, accoglie l’appello principale della società e rigetta integralmente la domanda, respingendo l’appello incidentale della lavoratrice nella parte esaminabile. Avverso tale decisione la lavoratrice propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2103, 1362 e 2697 cod. civ. e delle norme processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura, dietro l’apparente vizio di legge, chiede una diversa lettura del materiale probatorio già valutato dalla Corte distrettuale.

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo, espresso anche a Sezioni unite n. 34476 del 2019, secondo cui è inammissibile il ricorso che tenda alla rivalutazione dei fatti storici. Nel caso concreto, la ricorrente non spiega perché e come la sentenza impugnata avrebbe violato ciascuna delle numerose norme indicate in rubrica, limitandosi a contrapporre una propria ricostruzione delle risultanze documentali.

Il secondo motivo deduce la nullità della motivazione per motivazione apparente. La Corte lo dichiara infondato, ricordando che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. va intesa come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, secondo i canoni dell’art. 12 delle preleggi, nel solco di Sezioni unite n. 37406 del 2022.

Il passaggio censurato riguarda la valutazione dell’incarico di referente per il sistema di gestione qualità aziendale, conferito alla lavoratrice per un settore specifico e “per il miglior assolvimento dei compiti connessi”. La Corte osserva che quella quota di motivazione è del tutto chiara e che le osservazioni erano state svolte “per completezza”, al termine di un ampio argomento dedicato alle ragioni di accoglimento dell’appello principale.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile: la censura non individua con precisione i passaggi motivazionali impugnati e la Corte non riesce a comprendere se e come essa si distingua dal secondo motivo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *