Reverse charge IVA sull’oro: rileva il tenore del bene, non il cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 18335 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’art. 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 assoggetta al regime dell’inversione contabile le cessioni di oro da investimento, di materiale d’oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Ai fini dell’applicazione del regime non assume rilievo la circostanza che il cessionario eserciti esclusivamente l’attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi. Decisivi sono il tenore del prodotto ceduto e la sua non immediata destinazione al consumo, dovendo il bene essere destinato alla trasformazione in un altro oggetto e a un nuovo ciclo economico. La finalità antielusiva del meccanismo impone di non limitarne l’ambito ai soli casi in cui la trasformazione sia eseguita direttamente dal cessionario.

Il Fatto

Il contribuente, esercente l’attività di commercio di oggetti preziosi, veniva attinto da un avviso di accertamento per l’annualità 2010. L’Ufficio contestava l’omesso versamento dell’IVA sul margine, per un importo di euro 51.051 oltre interessi e sanzioni, in ragione dell’utilizzo del meccanismo del reverse charge nelle cessioni di materiale prezioso.

La CTP accoglieva il ricorso e l’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla CTR. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina dell’inversione contabile, mentre il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Secondo l’Agenzia, la CTR avrebbe dovuto considerare le caratteristiche del soggetto che realizza la trasformazione: poiché i cessionari svolgevano anche attività commerciale, non sarebbe stata garantita l’univocità della destinazione del prodotto e il regime applicabile sarebbe stato quello del margine.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, ma per ragioni diverse da quelle prospettate. Richiamando la giurisprudenza unionale e interna, il Collegio ha ricostruito la portata dell’art. 198, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, che introduce un’eccezione al principio generale secondo cui l’imposta è dovuta dal cedente, con la conseguenza che la norma va interpretata in senso stretto senza però esserne privata di effetto.

Il passaggio centrale concerne l’oggetto della cessione. La Corte ha ribadito che ai fini del reverse charge la questione fondamentale non è che il bene sia un semilavorato, ma che si tratti di un prodotto d’oro, rilevando il suo “tenore”. È il livello di purezza dell’oro contenuto nel bene a determinare l’ingresso nell’ambito applicativo della disciplina, unitamente alla non immediata destinazione al consumo.

Su queste basi, la Corte ha escluso che assuma rilievo il fatto che il cessionario debba occuparsi direttamente del processo intermedio di lavorazione. Tale lettura, oltre a essere conforme alla lettera delle norme, è coerente con l’obiettivo di prevenire le frodi fiscali: l’elevato valore di mercato dell’oro rispetto alle dimensioni e il tenore d’oro del bene accrescono il rischio di evasione.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché aveva fondato la decisione esclusivamente sulla prova dell’iscrizione delle società cessionarie come operatori professionali nel mercato dell’oro, omettendo di accertare le caratteristiche dei prodotti oggetto delle cessioni. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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