Appello avverso proscioglimento per prescrizione: onere di dedurre l’evidenza dell’innocenza (Cass. pen. Sez. III n. 12515 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, l’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, così da consentire l’immediata pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Nel giudizio di legittimità può essere fatta valere l’omessa attivazione della procedura partecipata in grado di appello solo se dall’eventuale annullamento derivi un concreto vantaggio per il ricorrente. Il giudice dell’appello che accerti il maturare della prescrizione prima della pronuncia di primo grado non può confermare le statuizioni civili né condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28/05/2024, dichiarava inammissibile per tardività l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 28/04/2015, che lo aveva prosciolto per intervenuta prescrizione in ordine a plurimi reati contravvenzionali.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo tre motivi: l’immotivato rigetto dell’istanza di trattazione orale, con decisione assunta in forma non partecipata; l’erroneità della declaratoria di tardività, essendo l’atto di appello depositato il 12/09/2015 nel rispetto della sospensione feriale; l’erronea condanna alle spese in favore della parte civile. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento senza rinvio delle statuizioni civili e per l’inammissibilità del ricorso nel resto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per primo il secondo motivo, dichiarandolo inammissibile. Ribadisce il principio per cui l’imputato che appelli avverso una sentenza di proscioglimento per prescrizione, senza rinunciare alla stessa, deve dedurre specifici motivi che rendano ictu oculi evidente la prova dell’innocenza, non essendo sufficiente una valutazione del compendio probatorio incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. III n. 46050 del 28/03/2018).

Nel caso concreto, quanto ai capi a) e d), l’imputato censurava l’assenza di prova certa e univoca del fatto, attività valutativa incompatibile con la delibazione sommaria richiesta; quanto al capo c), prospettava un concorso apparente per specialità; quanto al capo f), la sottoposizione alla normativa antincendio non era suscettibile di pronta rilevabilità d’ufficio. L’impugnazione era dunque inammissibile ab origine, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di merito (Sez. V n. 4867 del 29/11/2000; Sez. I n. 13665 del 12/11/1998), non instaurandosi il rapporto processuale di impugnazione.

Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. La Corte richiama l’intervento della Corte cost. n. 111 del 2022, che ha superato Sez. Un. n. 28954 del 27/04/2017 e ha dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. nell’interpretazione che imponeva l’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello emessa de plano in fase predibattimentale. Il caso è però diverso: la prescrizione era già stata dichiarata in primo grado, sicché l’imputato avrebbe potuto e dovuto manifestare nell’atto di appello la volontà di rinunciarvi, recuperando il pieno contraddittorio. Neppure in sede di ricorso tale rinuncia è stata espressa, confermando l’assenza di un concreto vantaggio.

Il terzo motivo è invece fondato: quando la prescrizione matura prima della pronuncia di primo grado, il giudice dell’appello non può confermare le statuizioni civili né condannare l’imputato alle spese processuali in favore della parte civile (Sez. Un. n. 39614 del 28/04/2022; Sez. VI n. 9081 del 21/02/2013). La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, con rigetto della richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, restando il ricorso inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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