Sospensione condizionale e onere di allegazione a pena di inammissibilità (Cass. pen. Sez. III n. 12513 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla specificazione delle ragioni che consentono di sostenere una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di futuri delitti. L’onere di allegazione grava sull’imputato, in appello come in cassazione, e si rafforza quando si tratti di seconda concessione, dovendo in tal caso offrirsi taluna delle condotte di cui all’art. 165, primo comma, cod. pen. Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione possono ritenersi implicite nella motivazione che neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato.

Il Fatto

La sentenza della Corte di appello di Ancona del 15.04.2024 confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17.06.2022 per le contravvenzioni di cui agli artt. 256, comma 1, lettera b), e comma 4, d.lgs. n. 152/2006 e art. 13 d.lgs. n. 209/2003, con pena di sette mesi di arresto.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., ingiustamente escluso; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la carenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale. Il ricorso giungeva davanti alla Corte di legittimità, che ne dichiarava l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile perché meramente reiterativo di doglianza già coltivata in appello e puntualmente disattesa. La Corte ricostruisce la struttura dell’art. 131-bis cod. pen.: oltre al limite edittale, la norma richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La prima si articola nelle modalità della condotta e nell’esiguità del danno o del pericolo, da valutare secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.

Quanto all’abitualità, la Corte ribadisce che essa ricorre quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello esaminato, non assimilandosi alla recidiva e potendo rilevare anche reati successivi. Nel caso concreto il diniego reggeva sull’esorbitante numero di autovetture stoccate e sui precedenti in materia di inquinamento ambientale. Il motivo è inammissibile in quanto la doglianza, non assolvendo la funzione di critica argomentata, resta solo apparente.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le attenuanti generiche non sono oggetto di benevola concessione, ma il riconoscimento di situazioni non contemplate dall’art. 133 cod. pen. che presentano connotazioni tali da esigere particolare considerazione. Non costituiscono un diritto dell’imputato e richiedono elementi di segno positivo. Il giudice non deve esaminare ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 22533 del 25.10.2018, dep. 2019, secondo cui l’imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione del beneficio qualora non ne abbia fatto richiesta nel merito. Da entrambi gli orientamenti emerge che incombe sull’imputato allegare le circostanze di fatto idonee a fondare la richiesta. L’atto di appello invocava il beneficio senza sostenerne le ragioni e il ricorso si limitava a censurare il difetto di motivazione.

Inoltre, le ragioni del diniego dei benefici possono ritenersi implicite nella motivazione che neghi le attenuanti generiche richiamando la pericolosità dell’imputato, poiché la concessione dipende dalla valutazione degli elementi dell’art. 133 cod. pen. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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