Insinuazione del garante nel passivo della l.c.a. e autonomia dell’obbligazione ex lege (Cass. civ. Sez. I n. 28621 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il garante che, in forza di una garanzia pubblica, ha escusso il proprio impegno verso la banca finanziatrice, vanta verso l’impresa beneficiaria un’autonoma obbligazione ex lege, distinta da quella del creditore originario. Ne deriva che nessuna preclusione alla sua insinuazione nel passivo della liquidazione coatta amministrativa scaturisce dal rigetto, non opposto, della domanda di ammissione proposta dalla banca. Ai fini del decorso del termine di trenta giorni per l’opposizione allo stato passivo, il combinato disposto degli artt. 97, 99 e 209 l.fall. impone di far riferimento alla comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, recante l’avviso della possibilità di proporre opposizione. Le censure di omesso esame e di omessa pronuncia su istanza di esibizione risultano inammissibili o infondate, atteso il carattere discrezionale del provvedimento art. 210 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una banca aveva concesso a una società in bonis un finanziamento, assistito da garanzia prestata da un ente gestore di un fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese. Escussa la garanzia dopo l’inadempimento della beneficiaria, l’ente corrispondeva alla banca la somma garantita e, sul presupposto di tale esborso, chiedeva l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della società, nel frattempo assoggettata alla procedura.
Il commissario liquidatore negava l’ammissione, rilevando la carenza del titolo della pretesa e ricordando che la domanda tempestiva della banca era stata respinta, senza opposizione, con esclusione divenuta definitiva. Il ricorrente proponeva opposizione e il Tribunale di Pavia l’accoglieva, ammettendolo al passivo per l’importo richiesto con il privilegio invocato. La società in l.c.a. ha impugnato il decreto per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha sostenuto, con il primo motivo, che il rigetto della domanda della banca, non opposto, avrebbe consumato il diritto del garante di insinuarsi in surrogazione, e che la sua stessa domanda sarebbe stata supertardiva e non assistita da prova dell’impedimento.
La Corte respinge la censura. In tema di finanziamenti pubblici alle imprese coperti da garanzia, la revoca del beneficio per il venir meno dei requisiti comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria verso il garante, secondo il richiamo a Cass. (ord.) n. 1453 del 2022 e a Cass. (ord.) n. 9657 del 2024. Non vi è dunque alcuna preclusione derivante dalla mancata opposizione della banca.
Quanto alla tempestività dell’opposizione, il giudice di merito aveva accertato il duplice riscontro della comunicazione a mezzo p.e.c. in data 14.12.2023 e del deposito del ricorso in data 11.1.2024, entro il termine di trenta giorni. Tale assetto è confermato dal combinato disposto degli artt. 97, 99 e 209 l.fall., che àncora la decorrenza del termine alla comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con l’avviso della facoltà di proporre opposizione.
Il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 6060 del 2015 non giova alla ricorrente: il silenzio del commissario assume valore implicito di rigetto solo ove sia stata formulata una specifica domanda od osservazione, mentre la comunicazione del 14.12.2023 rende la prospettazione difettosa di autosufficienza. La questione del carattere supertardivo della domanda, inoltre, non trova riscontro nel decreto impugnato né nel ricorso, che non ha neppure denunciato un’omissione di pronuncia.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono respinti. La circostanza del rigetto della domanda della banca non è un fatto storico-naturalistico, ma una risultanza processuale, estranea al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che non ricomprende la mancata valutazione di deduzioni difensive o di singoli elementi istruttori comunque presi in considerazione dal giudice. Il quarto motivo, infine, è infondato: il provvedimento di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è espressione di discrezionalità del giudice di merito, che non deve motivare il mancato esercizio del relativo potere.
Nota della Redazione
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