Azione possessoria contro diffida comunale su bene patrimoniale disponibile (Cass. civ. Sez. Un. n. 255 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali è esteso ai beni del patrimonio indisponibile, per il combinato disposto degli artt. 823 e 825 cod. civ., ma resta escluso per i beni del patrimonio disponibile, rispetto ai quali l’ente può avvalersi soltanto delle ordinarie azioni a tutela della proprietà e del possesso. Ne consegue che la diffida comunale di rimuovere beni e recinzioni da un’area occupata sine titulo, ove riferita a bene del patrimonio disponibile, non è espressione di potere autoritativo, bensì di autotutela privatistica posta in essere iure privatorum. Il dato formale della natura provvedimentale dell’atto non è decisivo ai fini della giurisdizione. Le controversie possessorie conseguenti appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto vertono su posizioni di diritto soggettivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto il Comune davanti al Tribunale di Rieti con azione di manutenzione nel possesso di un fabbricato e di alcuni terreni, dei quali assumeva di avere il possesso per successione ereditaria, risalendo l’originario acquisto a una scrittura privata del 1947. Il Comune aveva notificato una diffida con cui ordinava di rimuovere dalle particelle oggetto di causa qualsiasi oggetto e bene di proprietà entro dieci giorni, avvertendo che, decorso il termine, avrebbe provveduto alla rimozione della recinzione e del manufatto esistente.

Secondo il ricorrente, l’ordine non trovava giustificazione in un potere autoritativo dell’ente e costituiva molestia al possesso. Il Tribunale, con ordinanza del 6 marzo 2023, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo che la tutela possessoria verso la pubblica amministrazione sia esperibile solo in presenza di comportamenti materiali e che nella specie il Comune avesse agito in forza di un provvedimento amministrativo, espressione dei poteri di governo del territorio ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ. Il ricorrente ha proposto regolamento di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Il percorso argomentativo muove da un principio acquisito tanto nella giurisprudenza della Suprema Corte quanto in quella amministrativa: il potere di autotutela dell’amministrazione, previsto per i beni demaniali, si estende ai beni del patrimonio indisponibile, ma non riguarda i beni del patrimonio disponibile.

Per questi ultimi l’ente può esercitare soltanto le ordinarie azioni a tutela della proprietà e del possesso. Di fronte a beni del patrimonio disponibile occupati sine titulo, gli atti dell’amministrazione non sono riconducibili all’esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, quanto piuttosto a un potere di autotutela del patrimonio immobiliare esercitato iure privatorum. Si tratta di atti di diffida di natura paritetica, a fronte dei quali sussistono posizioni di diritto soggettivo.

Il Collegio ha richiamato sul punto Sezioni Unite n. 24543 del 2010, Sezioni Unite n. 15155 del 2015 e Sezioni Unite n. 27198 del 2023.

Il Tribunale aveva considerato decisiva la circostanza che la molestia fosse costituita da un provvedimento amministrativo. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale dato formale non sia decisivo. L’impugnazione di un ordine di rilasciare e liberare da persone e cose un’area occupata abusivamente, con ripristino dello stato dei luoghi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando abbia ad oggetto beni del patrimonio disponibile del Comune.

Nel caso esaminato ricorreva proprio questa ipotesi, in base al contenuto del provvedimento comunale e alla natura dei beni cui esso si riferiva, in assenza di elementi che consentissero di annoverarli tra quelli demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. La liquidazione delle spese è stata rimessa al giudice del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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