Convalida del trattenimento nel CPR e limiti del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 27199 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del trattenimento dello straniero presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, il giudice di pace non è tenuto a una motivazione analitica quando dia conto delle ragioni che escludono cause di inespellibilità e richiami il provvedimento del Questore oggetto di convalida. La deduzione di questioni non prospettate nel giudizio di merito le rende inammissibili in cassazione. La pendenza di procedimenti penali a carico dello straniero non integra causa di inespellibilità, essendo l’interesse alla partecipazione al processo tutelato dall’autorizzazione al rientro ex art. 17 d.lgs. n. 286/1998. Il mero possesso del passaporto non esclude il pericolo di fuga, rilevando la sussistenza anche di uno solo dei requisiti dell’art. 13, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
La Questura di Milano chiedeva la convalida del trattenimento di un cittadino straniero presso il CPR di Milano, disposto dal Questore di Pistoia dopo il decreto di espulsione del Prefetto, non essendo risultato possibile l’accompagnamento immediato alla frontiera. All’udienza il giudice di pace di Milano, previa audizione dell’interessato, emetteva decreto di convalida ex art. 14 d.lgs. 25/07/1998 n. 286, rilevando la mancata ottemperanza a precedenti ordini di espulsione e la presenza di precedenti penali.
Il ricorrente impugnava il decreto con otto motivi, deducendo tra l’altro la mancata verifica del provvedimento espulsivo presupposto, la motivazione resa su modulo prestampato, l’omessa indicazione della durata del trattenimento, l’assenza di valutazione della situazione familiare, il pregiudizio al diritto di difesa nei processi penali, l’omesso scrutinio delle misure alternative e il difetto di informazione sulla richiesta di protezione. Gli intimati non si costituivano.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in sequenza gli otto motivi, selezionando di ciascuno la ragione decisiva. Sul primo motivo, concernente l’asserita omessa verifica del decreto di espulsione presupposto della misura, la Cassazione rileva che la questione è nuova, non essendo stata eccepita nel giudizio di merito, nel quale la difesa aveva prospettato unicamente il tema del diritto di difesa nei processi penali. Il motivo è pertanto inammissibile, anche perché il ricorrente non deduce cause di inespellibilità.
Sul secondo e sul terzo motivo, relativi all’uso del modulo prestampato e all’omessa indicazione della durata, la Corte osserva che la motivazione è sintetica ma non apparente: il giudice di pace ha chiaramente argomentato l’insussistenza di ragioni di inespellibilità, mentre la difesa nei processi penali resta garantita dall’autorizzazione al rientro, salva la richiesta del nulla osta all’autorità giudiziaria. Il provvedimento non si esaurisce nella parte prestampata, contenendo anche una motivazione manoscritta, e la durata del trattenimento coincide con quella richiesta dal provvedimento del Questore, regolarmente comunicato.
Il quarto motivo, attinente alla situazione familiare, è inammissibile perché introduce un tema non prospettato in via difensiva; il rigetto implicito si ricava dal giudizio di insussistenza delle cause di inespellibilità. Il quinto motivo è manifestamente infondato: la pendenza di procedimenti penali non costituisce causa di inespellibilità per contrasto con l’art. 24 Cost., essendo l’interesse dello straniero tutelato dall’autorizzazione al rientro ex art. 17 d.lgs. n. 286/1998, come affermato dai richiami giurisprudenziali indicati. Su tale punto la Corte conferma il consolidato orientamento.
Il sesto motivo è inammissibile per genericità e novità della questione sull’autenticità degli atti consegnati. Il settimo, sulla mancata valutazione delle misure alternative ex art. 14, comma 1-bis, TUI, è inammissibile perché formulato in forma astratta: il decreto di espulsione ha escluso tali misure per il pericolo di fuga e, per l’art. 13, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998, è sufficiente la sussistenza di uno solo dei requisiti previsti, non essendo il mero possesso del passaporto idoneo a escluderlo. L’ottavo motivo, sull’obbligo informativo in materia di protezione, è manifestamente infondato, non emergendo che il provvedimento segua un respingimento differito.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, nulla disponendo per le spese in ragione della mancata costituzione degli intimati, con esenzione dal contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.