Integrazione istruttoria nel giudizio di ottemperanza per mancata quantificazione della domanda (TAR Lombardia, Sez. III, n. 3015 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora il ricorrente ometta di produrre il ricorso di merito e non quantifichi l’oggetto della propria domanda al netto della prescrizione quinquennale rilevata dal giudicato, il giudice amministrativo può disporre un’integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., invitando la parte a presentare una memoria su tali profili nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. L’adempimento istruttorio risulta funzionale alla corretta esecuzione del giudicato, consentendo di determinare con precisione l’ambito del beneficio economico spettante e di evitare che l’ottemperanza si estenda oltre quanto accertato dal dispositivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva in ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 81/23 del 09/03/23. La sentenza ottemperanda aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati nel ricorso, al netto della maturata prescrizione quinquennale.
Nel corso del giudizio, il TAR Lombardia aveva già adottato un’ordinanza, la n. 2000/26, con cui aveva invitato il ricorrente a produrre una memoria sulla regolarità della procura alle liti. Il ricorrente depositava la documentazione richiesta in data 4.5.26, confermandone la regolarità. Tuttavia, emergeva una lacuna istruttoria ulteriore: il ricorrente non aveva prodotto il ricorso presentato davanti al Tribunale di Lodi, né aveva quantificato l’oggetto della propria domanda al netto della prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che il dispositivo della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza accerta il diritto al beneficio economico “per gli anni scolastici di riferimento di cui al ricorso, al netto della maturata prescrizione quinquennale”. Tale formulazione richiede necessariamente di individuare quali siano gli anni scolastici oggetto della domanda originaria e di decurtare dall’importo complessivo le annualità colpite da prescrizione quinquennale.
Il ricorrente non ha ottemperato a tale onere, non avendo depositato il ricorso di merito e non avendo quantificato la somma effettivamente dovuta. Senza questi elementi, il giudice dell’ottemperanza non è in grado di determinare l’esatto contenuto dell’obbligo del Ministero e di valutare se l’amministrazione abbia correttamente eseguito il giudicato, anche con riferimento all’eventuale residua pretesa azionabile in sede di giudizio di ottemperanza.
La Sezione ritiene pertanto necessario disporre un adempimento istruttorio ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che disciplina i poteri istruttori del giudice amministrativo. L’ordinanza invita il ricorrente a presentare una memoria esclusivamente su tali profili — produzione del ricorso di primo grado e quantificazione della domanda al netto della prescrizione — nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
L’ordinanza assume natura istruttoria e non decisoria: il Tribunale non si pronuncia sul merito della domanda di ottemperanza, ma adotta uno strumento funzionale ad acquisire gli elementi necessari per la definizione del giudizio. La scelta di limitare la memoria ai soli profili indicati rivela l’intento di circoscrivere l’indagine a quanto strettamente necessario per l’esecuzione del giudicato, evitando che il giudizio di ottemperanza si trasformi in una rinnovata cognizione sul merito della pretesa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.