Difformità dell’offerta tecnica e limiti del soccorso istruttorio nei contratti pubblici (TAR Sardegna n. 764 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’offerta tecnica che, in una procedura di affidamento di servizi, preveda una modalità di esecuzione difforme da una prescrizione minima del capitolato — quale la consegna dei pasti a domicilio per soli cinque giorni alla settimana, in luogo dei 365 giorni annui richiesti — è affetta da una carenza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo contrattuale, con conseguente legittima esclusione dalla gara. La mera indicazione di personale aggiuntivo per alcuni giorni non vale a integrare la difformità, se nessuna altra figura è dedicata al servizio nei restanti giorni. L’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 non è doverosa quando la difformità sia palese e non emerga un errore meramente materiale, ma una scelta organizzativa incompatibile con le regole della lex specialis.
Il Fatto
La ricorrente, cooperativa sociale, partecipava alla procedura aperta per l’affidamento in concessione di una Comunità Integrata per Anziani e di servizi di mensa sociale e ristorazione scolastica, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione giudicatrice, all’esame dell’offerta tecnica, rilevava che la veicolazione dei pasti a domicilio era prevista per soli cinque giorni settimanali, anziché per 365 giorni l’anno come richiesto dal Capitolato e dal Piano Economico Finanziario. La stazione appaltante disponeva l’esclusione della cooperativa, che impugnava il provvedimento deducendo il travisamento dei contenuti dell’offerta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le doglianze della ricorrente. La società sosteneva che l’addetto alle consegne fosse una figura aggiuntiva rispetto a quelle dedicate al servizio, operante solo dal lunedì al venerdì, ferma restando l’esecuzione della consegna per l’intero anno con il personale impiegato nella struttura. Il Collegio, tuttavia, ha evidenziato che nell’offerta tecnica, ai paragrafi 3.1 e 5.1, risultava l’impiego di una sola figura di “addetto distribuzione” per il trasporto dei pasti a domicilio, attivo per sole due ore giornaliere su cinque giorni. Nessun altro soggetto era individuato per tale mansione, e l’indicazione generica di operatori socio sanitari presenti sette giorni su sette non era idonea a dimostrare che alcuni di essi fossero destinati alla distribuzione dei pasti.
Il TAR ha chiarito che la locuzione “altra, ulteriore figura” non individuava un’unità aggiuntiva rispetto a quelle già dedicate al servizio (che non erano previste), ma serviva a distinguere l’addetto alle consegne dai cuochi e dagli altri operatori. La descrizione dell’orario di inizio delle consegne alle ore 12.00, poi, non implicava la distribuzione quotidiana, ma solo la precisazione dell’orario di avvio del servizio quando programmato. La difformità, pertanto, era evidente e riguardava un elemento essenziale dell’offerta, sicché l’esclusione era legittima. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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