Attestazione di conformità della certificazione di passaggio in giudicato nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3017 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione deve essere fornita, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., depositando in copia autentica il provvedimento con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato. La certificazione di passaggio in giudicato prodotta in modalità telematica, ove formata su supporto analogico, deve essere munita dell’attestazione di conformità prevista dall’art. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm. e dall’art. 23-bis, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005; in mancanza, la produzione non può considerarsi effettuata in copia conforme e il giudice assegna alla parte ricorrente un termine perentorio per la regolarizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 2260/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 27 maggio 2024. A fondamento del ricorso, la parte depositava la certificazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza, ma senza munirla dell’attestazione di conformità richiesta dalla legge per le copie informatiche di documenti formati su supporto analogico.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia richiama il disposto dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il ricorso per ottemperanza deve essere accompagnato, a pena di regolarizzazione, dal deposito in copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato. Tale adempimento è funzionale a consentire al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva.
La Corte osserva che l’art. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm. attribuisce al difensore il potere di attestare la conformità delle copie informatiche, anche per immagine, degli atti processuali e dei provvedimenti del giudice formati su supporto analogico, mediante l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). In tale operazione, il difensore assume la veste di pubblico ufficiale.
Il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, la certificazione del passaggio in giudicato, provenendo da un documento formato su supporto analogico, avrebbe dovuto essere corredata dell’attestazione di conformità resa ai sensi delle disposizioni citate. In mancanza di tale adempimento, la produzione non può ritenersi effettuata in copia conforme, come invece prescrive il richiamato art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
Pertanto, il TAR assegna alla parte ricorrente il termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione della certificazione di passaggio in giudicato, disponendo il rinvio del prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026. La decisione conferma il principio per cui l’ottemperanza, pur essendo un giudizio privo di rito, richiede il rigoroso rispetto degli oneri documentali previsti dal codice del processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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