Interdittiva antimafia, valutazioni del giudice della prevenzione e motivazione rafforzata (C.G.A.R.S. n. 548 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia e il giudizio del giudice della prevenzione penale condividono il medesimo standard probatorio, fondato su un ragionamento induttivo e probabilistico basato su indizi gravi, precisi e concordanti, volto a verificare se il pericolo di infiltrazione sia più probabile che non. Non è compatibile con la coerenza e la ragionevolezza sistemica dell’ordinamento che gli stessi fatti, valutati secondo il medesimo criterio, siano ritenuti insufficienti a fondare una misura di prevenzione in sede penale e, al contempo, sufficienti a giustificare un’informativa interdittiva in sede amministrativa. A fronte di una valutazione negativa del quadro indiziario da parte del giudice della prevenzione, l’Amministrazione che intenda discostarsene è onerata di una motivazione rafforzata, dovendo alternativamente addurre fatti nuovi e ulteriori idonei a sovvertire quel quadro, oppure spiegare convincentemente le ragioni dell’erroneità delle conclusioni del giudice penale. In difetto, il sindacato giurisdizionale amministrativo non può ridursi a un controllo estrinseco o formale.
Il Fatto
Una società operante in settori che richiedono verifiche antimafia, dopo aver ottenuto una comunicazione liberatoria, presentava istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, la c.d. White List. All’esito del contraddittorio procedimentale, la Prefettura adottava un’informativa antimafia interdittiva, fondata essenzialmente sul rapporto di filiazione tra i soci e legali rappresentanti e il padre, soggetto condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e ritenuto esponente di vertice di un sodalizio mafioso; conseguentemente veniva denegata l’iscrizione nella White List.
La società impugnava tali atti davanti al TAR, che respingeva l’istanza cautelare. L’appello cautelare era accolto da questo Consiglio, che sospendeva l’efficacia dei provvedimenti, rilevando che il quadro indiziario era già stato oggetto di vaglio da parte del Giudice della prevenzione penale, il quale aveva escluso indizi di ingerenza del padre nell’attività dei figli. Il TAR, nel merito, respingeva comunque il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio muove dalla constatazione che la vicenda è emblematica di una frattura nel dialogo tra organi giurisdizionali. La sentenza impugnata ha disatteso in modo manifesto i principi già enunciati in sede cautelare, dove non si era svolta una sommaria delibazione del fumus boni iuris, ma si era tracciato un percorso argomentativo preciso. Il TAR, invece, ha liquidato la questione affermando l’irrilevanza degli esiti dei procedimenti di prevenzione, in ragione della diversità di natura e oggetto delle valutazioni.
Tale affermazione non è condivisibile. La diversità dei fini dei due procedimenti non implica una totale autonomia e impermeabilità delle rispettive valutazioni fattuali, specie quando lo standard di giudizio è omologo. Il primo Giudice ha confuso il giudizio penale di merito, che richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, con il giudizio di prevenzione, il cui canone probatorio è del tutto assimilabile a quello che governa l’informativa antimafia. I medesimi fatti, valutati secondo il medesimo criterio, non possono essere insufficienti in una sede e sufficienti nell’altra, pena un corto circuito interno all’ordinamento giuridico.
La sentenza appellata si è inoltre avventurata in considerazioni sociologiche e dichiaratamente meta-giuridiche sul contesto ambientale e familiare, che non possono surrogare la rigorosa analisi degli elementi concreti, attuali e specifici posti a base del giudizio prognostico di permeabilità mafiosa. L’errore del Prefetto e del primo Giudice è di aver trasformato il rapporto di parentela da mero indizio, da corroborare con altri elementi, in una sorta di presunzione assoluta di condizionamento, in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento, richiamandosi sul punto le sentenze CGA n. 19 del 2017 e Cons. Stato n. 3012 del 2016.
Applicando tali principi, emerge l’illegittimità dei provvedimenti prefettizi. Il quadro indiziario era già stato scrutinato dal Tribunale in composizione di Sezione Misure di Prevenzione e dalla Corte d’Appello, che lo avevano giudicato non sostenuto da concreti elementi univoci e concordanti, escludendo l’ingerenza del padre e accertando l’autonomia gestionale dei figli e la liceità dei capitali investiti. La Prefettura non ha addotto alcun elemento di novità, né una dirimente novità motivazionale: i verbali del Gruppo Interforze si limitano a riproporre le medesime circostanze già vagliate e respinte.
Manca del tutto quella motivazione rafforzata indispensabile per superare il giudicato cautelare penale. L’operato dell’Amministrazione si risolve in una tautologica assunzione di indizi già reputati non gravi, imprecisi o discordanti. Ne deriva l’accoglimento dell’appello, con riforma integrale della sentenza e annullamento dei provvedimenti impugnati; il secondo motivo è assorbito e le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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