Confisca definitiva e sgombero dell’immobile: atto dovuto e scioglimento dei contratti (C.G.A.R.S. n. 543 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della definitività della confisca di un bene acquisito alla criminalità organizzata, l’adozione dell’ordinanza di sgombero costituisce, per l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, un atto dovuto e vincolato, strettamente consequenziale al vincolo pubblicistico assunto dal bene. L’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 dispone lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento e l’estinzione dei diritti reali di godimento, senza distinguere in base al momento di stipula del contratto e senza subordinare l’effetto alla scadenza pattuita. Il potere-dovere di ordinare il rilascio non è condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene né dalla attualità di uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al vincolo di destinazione.

Il Fatto

L’appellante occupava un immobile sito in Palermo, già oggetto di confisca definitiva in danno di terzi e conseguentemente devoluto al patrimonio dello Stato e affidato all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’immobile era stato concesso in locazione con contratto stipulato dall’amministratore giudiziario, autorizzato dal Tribunale, per una durata di sei anni più sei, tacitamente rinnovato.

L’Agenzia ha intimato lo sgombero ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. L’interessato ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, che ha respinto il ricorso. Ha quindi proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 1453 cod. civ., dell’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e la carenza di attualità dell’interesse pubblico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità per violazione del divieto dei nova, sollevata dall’Agenzia ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm. e dell’art. 345 cod. proc. civ., perché l’appello è infondato nel merito.

Il fulcro della decisione è la natura dell’atto di sgombero rispetto alla definitività della confisca. Per effetto di questa, il bene assume un’impronta rigidamente pubblicistica e il suo regime giuridico è assimilabile a quello dei beni del patrimonio indisponibile. Da ciò deriva l’incompatibilità dei diritti anteriormente costituiti e l’obbligo di rendere il bene libero da vincoli. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, che qualifica l’ordinanza di sgombero come atto dovuto e strettamente consequenziale.

Il Collegio affronta poi la tesi dell’appellante secondo cui l’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 riguarderebbe solo i contratti sorti prima del sequestro o della confisca e non quelli stipulati dall’amministrazione giudiziaria. La disposizione non reca alcuna distinzione sulla tempistica della stipula: il rilievo è dirimente e supera l’argomento. Il termine scioglimento individua un effetto immediato e non differito alla scadenza contrattuale.

Assume rilievo autonomo la clausola contrattuale che, al paragrafo indicato, riproduce la confisca definitiva come condizione di recesso dal rapporto locativo con preavviso di sei mesi. Su base negoziale, e dunque vincolante per le parti, l’effetto solutorio si produce trascorso il termine previsto dal contratto.

Infine, il terzo motivo è respinto. Il potere-dovere di ordinare il rilascio non è condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene, che consegue a un distinto procedimento. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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