L’interdittiva antimafia non è effetto penale e richiede la riabilitazione ex art. 70 D.Lgs. n. 159/2011 (TAR Puglia n. 312 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione antimafia interdittiva costituisce espressione di attività amministrativa vincolata di mero accertamento delle cause di decadenza o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, priva di natura sanzionatoria e avente carattere cautelare e preventivo. Gli effetti inibitori che ne derivano non costituiscono effetti penali della condanna, sicché possono venire meno esclusivamente all’esito della riabilitazione disciplinata dall’art. 70 del D.Lgs. n. 159/2011, la quale postula una valutazione della personalità dell’istante fondata su comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale. La riabilitazione penale non assorbe automaticamente tale diversa forma di riabilitazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore del trasporto internazionale di merci su strada, impugnava la comunicazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e il conseguente provvedimento di revoca della licenza comunitaria da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ricorrente, che aveva ottenuto la riabilitazione penale, chiedeva la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, deducendone l’illegittimità per intervenuta riabilitazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da sufficienti indici di fondatezza, respingendo l’istanza di sospensione. Il Collegio ha preliminarmente qualificato la comunicazione antimafia come atto di attività amministrativa vincolata, finalizzata al mero accertamento delle cause ostative previste dall’ordinamento di prevenzione, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione.
Quanto alla posizione del ricorrente, il Tribunale ha osservato che la riabilitazione penale conseguita non determina l’automatico assorbimento della diversa riabilitazione ex art. 70 del D.Lgs. n. 159/2011. La misura di prevenzione, infatti, è tendente alla valutazione complessiva della personalità dell’istante, ancorata non alla mera astensione dalla commissione di fatti criminosi ma a comportamenti sintomatici di un effettivo e costante recupero a un corretto modello di vita.
Il Collegio ha richiamato i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui gli effetti di decadenza, sospensione e divieto derivanti dalla condanna penale ai sensi dell’art. 67, comma 8, D.Lgs. n. 159/2011 non costituiscono effetti penali in senso tecnico, atteso che l’interdittiva antimafia ha natura non sanzionatoria ma cautelare e preventiva. Ne consegue che gli stessi possono venire meno solo all’esito della riabilitazione di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 159/2011, alla quale l’interessato può ricorrere mediante l’apposito procedimento per far cessare gli effetti inibitori della misura.
In ragione di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase e disponendo l’oscuramento delle generalità delle parti.
Nota della Redazione
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