Onere della prova dell’epoca dell’abuso e condono edilizio (TAR Campania n. 3041 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’onere di dimostrare che l’opera abusiva è stata realizzata entro il termine fissato dal legislatore grava sul richiedente la sanatoria, unico soggetto nella disponibilità dei documenti idonei a provare l’epoca del manufatto. Tale onere può essere attenuato in presenza di abusi risalenti nel tempo, ammettendosi il ricorso a elementi indiziari e a presunzioni. L’attenuazione non esonera tuttavia il richiedente dal fornire un minimo quadro indiziario attendibile e cronologicamente riferibile al termine utile per la sanatoria. Non può fondarsi il rilascio del condono su elementi meramente congetturali, né su un contratto privo di data certa, la cui validità civilistica non ne assicura l’idoneità probatoria nei confronti della pubblica amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un immobile realizzato in assenza di titolo edilizio, oggetto di istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 47 del 1985. A seguito della riattivazione del procedimento, il Comune ha richiesto integrazioni documentali e ha comunicato l’avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990. All’esito dell’istruttoria, con provvedimento prot. n. 23288 del 10 ottobre 2022, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza, ritenendo non adeguatamente dimostrata l’epoca di realizzazione dell’abuso ai fini della sua riconducibilità al perimetro temporale di applicazione della legge sul condono.
Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo violazione della normativa sul condono edilizio, dei principi del giusto procedimento e del buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo da un principio consolidato: in materia di condono edilizio l’onere della prova circa l’ultimazione dell’opera entro il termine di legge ricade sul privato. Egli è l’unico soggetto che dispone di documenti ed elementi di prova e che può dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 454 del 2020 e Cons. Stato, sez. II, n. 5220 del 2019.
Il Tribunale riconosce poi l’esistenza di un temperamento. In presenza di abusi risalenti nel tempo l’onere probatorio può risultare attenuato, consentendo il ricorso a elementi indiziari — aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive, certificazioni — e a prova per presunzioni, quando il privato offra elementi rilevanti e il Comune non li analizzi debitamente né fornisca elementi certi sulla presumibile data del manufatto. Vengono richiamate Cons. Stato, sez. VI, n. 1924 del 2025, Cons. Stato, sez. II, n. 7169 del 2024 e Cons. Stato, sez. VI, n. 7107 del 2024.
Tale attenuazione non esonera però il richiedente dall’obbligo di fornire almeno un minimo quadro indiziario attendibile e cronologicamente riferibile al termine utile per la sanatoria. Nel caso concreto la soglia minima non risulta superata: la documentazione fotografica prodotta, comprese le riprese aeree I.G.M., si riferisce agli anni 1990 e 2003, epoca ampiamente successiva alla scadenza del termine per fruire del condono. Irrilevanti sono anche gli ulteriori voli I.G.M. richiesti ma non acquisiti, collocandosi anch’essi oltre il periodo coperto dalla sanatoria.
Quanto al contratto di comodato che il ricorrente assume stipulato nel 1979, il Collegio ne conferma l’inidoneità probatoria: il documento è privo di data certa, non essendo stato registrato né munito di elementi che gli conferiscano opponibilità ai terzi e alla pubblica amministrazione. Non rileva la validità civilistica dell’atto tra le parti, poiché in materia di sanatoria edilizia conta non la validità negoziale, ma l’idoneità a fornire una prova oggettiva e verificabile nei confronti della P.A. Il ricorso è pertanto infondato; nulla sulle spese, non essendosi il Comune costituito.
Nota della Redazione
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