Valutazione del militare: discrezionalità tecnica e obbligo di motivazione rafforzata (TAR Sicilia n. 1477 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dai superiori gerarchici nelle schede valutative del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’illogicità e del travisamento dei fatti, restando riservata all’Amministrazione la valutazione di merito sulla correttezza sostanziale e sull’attendibilità del giudizio. La scheda valutativa non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze, ma un giudizio sintetico ed esauriente sul servizio svolto nel periodo considerato. Ogni valutazione ha autonomia rispetto a quelle degli anni precedenti, senza che sorga alcun affidamento tutelabile al mantenimento delle qualifiche superiori. Un onere di motivazione rafforzata è configurabile solo in presenza di una riduzione considerevole, apprezzabile e inopinata dei punteggi o di un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche.

Il Fatto

Un ufficiale superiore dell’Esercito ha impugnato davanti al TAR Sicilia il rapporto informativo con cui, per il periodo dal 29 aprile al 30 luglio 2024, gli è stato attribuito il rendimento “Molto buono”, in luogo del “ottimo” o “eccellente” conseguito negli anni precedenti.

Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e travisamento, anche in relazione alle circolari interne dell’Amministrazione. In particolare ha lamentato la contraddittorietà tra i giudizi contenuti nella scheda e quelli degli anni precedenti, l’omessa compilazione di alcuni giudizi interni e l’illogicità della valutazione collegata alla fruizione di un periodo di licenza per cure termali. Il Ministero della Difesa si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 688 del d.P.R. n. 90/2010, che assegna ai documenti caratteristici lo scopo di registrare il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare. Da questa premessa discende la natura della scheda valutativa, che non richiede un elenco analitico di fatti e circostanze, ma un giudizio sintetico ed esauriente sul complesso del servizio svolto.

La Sezione richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, evocata da TAR Lazio n. 2218 del 2025 e TAR Lazio n. 6352 del 2025, secondo cui i giudizi sui rendimento e sulle qualità del personale militare hanno natura ampiamente opinabile e sono affidati a giudizi di valore esclusivamente soggettivi. Il sindacato giurisdizionale resta quindi confinato ai soli vizi di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti.

Il Collegio afferma poi l’autonomia di ogni valutazione rispetto a quelle dei periodi precedenti. Poiché la valutazione è periodica e riferita esclusivamente al tempo considerato, non è configurabile alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento delle qualifiche superiori già conseguite. L’obbligo di specificazione della motivazione diventa più intenso solo in presenza di una riduzione considerevole, apprezzabile e inopinata dei punteggi, o di un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche, secondo il richiamo a TAR Campania n. 6891 del 2018 e a Cons. Stato n. 5353 del 2002.

Applicando tali principi, il TAR ritiene che la differenza di esito rispetto agli anni precedenti non sia rilevante né arbitraria, ben potendo rispecchiare una situazione contingente legata alle oggettive difficoltà di adattamento a nuovi compiti operativi e alla necessità di definire le pratiche amministrative inerenti l’incarico precedente. Il giudizio del compilatore, condiviso dal revisore, risulta correlato al complessivo e ponderato esame del servizio prestato.

Le singole voci del rapporto, apprezzate in tempi diversi da valutatori diversi, possono generare valutazioni lievemente differenti. Quanto alla licenza per cure termali, il Collegio esclude qualsiasi collegamento nel provvedimento tra la valutazione contestata e il periodo di riposo. Infine, la mancata compilazione delle voci numeri 14 e 22 è legittima: l’ufficiale, con incarico di “addetto”, non aveva personale alle proprie dipendenze, mentre la brevità del periodo valutato non consentiva di esprimersi sulla predisposizione al comando. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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