Interesse ad agire per demansionamento permane dopo l’estinzione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10376 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controversie di lavoro, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ. deve sussistere sino al momento della decisione e va apprezzato anche alla luce dei fatti sopravvenuti. La sopravvenuta estinzione del rapporto di lavoro può incidere soltanto sulla domanda di condanna alla riassegnazione delle precedenti mansioni, divenuta improduttiva, ma non fa venir meno l’interesse all’accertamento del demansionamento, che resta la premessa logica e giuridica delle connesse domande risarcitorie. Ne consegue che è infondata la censura che imputi alla corte territoriale di aver negato l’interesse ad agire, quando quest’ultima abbia esaminato nel merito la domanda di accertamento della adibizione a mansioni inferiori.

Il Fatto

Un lavoratore, già dipendente di un’agenzia regionale per la protezione ambientale, agisce per far accertare la discriminazione, l’inutilizzazione, la collocazione in condizione di inattività e il demansionamento subiti, chiedendo la riassegnazione delle mansioni conferite al momento dell’assunzione e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigetta le domande; la Corte d’appello, con sentenza pubblicata il 18.10.2022, rigetta il gravame.

Nel frattempo, una pronuncia di questa Corte e la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti incidono sull’assetto degli interessi in causa. Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi; l’agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo imputa alla corte territoriale di aver ritenuto la sopravvenuta carenza di interesse ad agire quanto alla domanda di riassegnazione delle mansioni di assunzione, per effetto della risoluzione del rapporto. La Corte richiama la propria giurisprudenza, segnatamente Cass. n. 4410 del 2022, secondo cui l’interesse ad agire richiede concretezza e attualità ed è manifestazione del principio di economia processuale, dovendo la pronuncia essere idonea a produrre un risultato concretamente rilevante.

Il requisito dell’attualità va però temperato e verificato anche rispetto ai fatti sopravvenuti: vanno apprezzati gli eventi successivi all’esercizio dell’azione che rendano la pronuncia improduttiva di conseguenze. Sul punto la Corte ricorda che, se l’attore chiede l’accertamento di un diritto e la condanna a un fare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non estingue l’interesse ad agire.

Specificamente, quando il lavoratore domandi l’accertamento dell’illegittimità della destinazione ad altre mansioni e del diritto alla conservazione di quelle svolte, l’estinzione del rapporto incide solo sulla domanda di reintegrazione nelle mansioni, risultando estinta l’obbligazione del datore di lavoro, ma non sull’accertamento, che resta la premessa delle domande risarcitorie.

La corte territoriale ha fatto esatta applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.: ha negato l’interesse non quanto alla domanda di accertamento del demansionamento, ma solo quanto alla richiesta di condanna alla riassegnazione. Poiché la domanda di accertamento è stata delibata e rigettata nel merito, la censura non coglie nel segno e il motivo è infondato.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono in parte contraddittori, perché deducono l’omesso esame di un fatto decisivo non con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma ai nn. 3 e 4. Nel merito essi si risolvono in una censura dell’apprezzamento delle prove, compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, senza alcuna ipotesi di prova legale: i motivi sono pertanto inammissibili. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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