Riammissione in servizio automatica alla scadenza della sospensione cautelare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10377 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla scadenza del termine massimo di durata della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, fissato dall’art. 5, comma 10, del CCNL del personale non dirigente delle Regioni ed enti locali in cinque anni, si producono due distinti effetti giuridici: la revoca della sospensione cautelare e la riammissione in servizio del dipendente. L’art. 4 della legge n. 97/2001 e la disciplina contrattuale di comparto non subordinano la riammissione a una istanza del dipendente: l’obbligo di disporre la riammissione è a carico dell’amministrazione datrice di lavoro, con atto ricognitivo del venir meno della causa di sospensione. La regola della riammissione automatica tollera una sola eccezione, costituita dalla sussistenza dei presupposti per la sospensione facoltativa dal servizio, che l’ente deve motivatamente accertare. In difetto di tali presupposti, la mancata riammissione comporta la tardiva riattivazione del rapporto e il conseguente obbligo retributivo.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla posizione di una dipendente di un ente locale, sospesa obbligatoriamente dal servizio a seguito di provvedimento di sospensione adottato in data 23.02.2010 in applicazione dell’art. 4 della legge n. 97/2001. La dipendente veniva riammessa in servizio solo in data 19.04.2016, quindi oltre il termine massimo di durata della sospensione.

Il Tribunale aveva rigettato le domande della lavoratrice, volte all’accertamento della tardività della riammissione e al pagamento delle differenze retributive per il periodo di illegittima sospensione. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3590/2022, ha riformato integralmente la decisione e ha condannato l’ente al pagamento delle differenze retributive maturate tra il 23.02.2015 e il 19.04.2016. L’ente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione relativa agli effetti prodotti dalla scadenza del termine massimo di durata della sospensione cautelare obbligatoria. Il ricorrente sostiene che il decorso del termine produca il solo effetto della perdita di efficacia della sospensione, mentre la riammissione in servizio postulerebbe una istanza del dipendente.

La Corte dichiara di voler dare continuità ai precedenti richiamati dalla corte territoriale e richiama il principio di diritto espresso da Cass. 22.02.2022 n. 5813, secondo cui, venuta meno la causa della sospensione, è a carico dell’amministrazione l’obbligo di assumere le determinazioni conseguenziali, disponendo la riammissione in servizio con atto ricognitivo. In mancanza di tale disposizione non può configurarsi a carico del dipendente un addebito di assenza ingiustificata.

Il passaggio decisivo è l’interpretazione dell’art. 5, comma 10, del CCNL, ove si prevede che, decorso il termine, la sospensione cautelare dipendente dal procedimento penale è revocata e il dipendente è riammesso in servizio. Secondo la Corte l’inciso contrattuale esprime due effetti distinti e concorrenti: la revoca della sospensione e la riammissione in servizio. Non è richiesta alcuna collaborazione o iniziativa del lavoratore.

La Corte precisa che la regola della riammissione automatica ammette una sola eccezione, costituita dai casi in cui sussistano i presupposti per la sospensione facoltativa dal servizio. Nel caso di specie la corte territoriale ha escluso la ricorrenza di tali presupposti e ha correttamente accertato la tardiva riammissione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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