Interesse dell’Agenzia ad impugnare la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 15223 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a impugnare la sentenza che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., qualora non risulti accertato il pagamento delle somme dovute. La definizione non produce effetti in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento: riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. La cessazione della materia del contendere è pronuncia di merito che fa venir meno l’atto lesivo dell’interesse materiale tutelato, ma presuppone l’accertamento dell’esito positivo della procedura.
Il Fatto
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno 2013, eseguito ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente una cartella di pagamento avente ad oggetto Irpef, per un valore dichiarato di Euro 293.607,69.
La contribuente impugnava l’atto esattivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, proponendo censure procedimentali e di merito. Nel corso del giudizio la società depositava documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata delle controversie; la CTP dichiarava la cessazione della materia del contendere. L’Agenzia proponeva appello e la CTR lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse. L’Amministrazione ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione contesta la violazione dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello ritenuto che la declaratoria di cessazione della materia del contendere avesse consolidato l’atto esattivo, escludendo l’interesse dell’Ente impositore.
La Corte rileva che la cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito che fa venir meno l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria (Cass. sez. V n. 5098 del 2022). Nell’ambito della procedura di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, essa può essere adottata solo se risulta accertato, al momento della decisione, che il debitore ha provveduto al pagamento (Cass. sez. VI n. 24083 del 2018; Cass. sez. V n. 28602 del 2024).
Il quarto comma dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016 stabilisce che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. In materia di condono, l’estinzione del giudizio non fa passare in cosa giudicata la sentenza impugnata: la situazione dedotta è sostituita dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento e, in caso di inadempimento, insorge una pretesa di riscossione nei termini risultanti dalla dichiarazione medesima.
Sussiste quindi l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a far accertare che, non sussistendo i presupposti della definizione agevolata, non si è verificata la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, perché proceda a nuovo esame, in diversa composizione, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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