Rimborsi chilometrici all’amministratore indeducibili se sprovvisti di prova analitica (Cass. civ. Sez. 5 n. 7789 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità chilometriche corrisposte dal datore di lavoro all’amministratore di società, che esercita anche funzioni di socio, non possono essere sottratte a tassazione Irpef qualora manchi la prova dell’effettività e dell’inerenza delle trasferte all’attività d’impresa. La regola dell’onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 51, comma 1, TUIR comporta che ogni somma percepita in relazione al rapporto sia tassabile, salvo che il contribuente dimostri la sussistenza dei presupposti per il regime di non imponibilità, fornendo una documentazione analitica delle trasferte, delle tratte e dei chilometri percorsi. L’accertamento della natura reddituale delle somme erogate costituisce valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non per illogicità della motivazione, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che miri a una nuova valutazione delle risultanze processuali.
Il Fatto
Nell’anno d’imposta 2013, il contribuente era amministratore e socio al 50 per cento di una società esercente commercio all’ingrosso di legname. A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, emergeva che la società, pur avendo stabilito un compenso annuo per l’amministratore, gli aveva corrisposto una somma maggiore, comprensiva di un importo a titolo di indennità chilometrica. I verificatori ritenevano la documentazione relativa a tali rimborsi lacunosa e generica e consideravano gli importi indeducibili e tassabili quali compenso dell’amministratore, come peraltro confermato dalla corrispondenza informatica intercorsa con il consulente del lavoro.
L’Ufficio emetteva avviso di accertamento, impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso, con sentenza confermata in appello. La società aveva nel frattempo definito con adesione le contestazioni. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto ricostruito il quadro fattuale, rilevando che la società non aveva fornito all’Ufficio la documentazione idonea a dimostrare che la trasferta fosse reale, inerente all’attività d’impresa e autorizzata. La società, quale datore di lavoro, aveva l’obbligo di custodire le note spese e la documentazione interna necessaria per applicare il regime di esenzione.
La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice d’appello abbia correttamente applicato il principio di onnicomprensività di cui all’art. 51, comma 1, TUIR, in base al quale tutte le somme percepite dal dipendente o dall’amministratore in relazione al rapporto sono reddito imponibile. Le deroghe a tale principio, tra cui l’esclusione dei rimborsi delle spese di trasferta di cui all’art. 51, comma 5, TUIR, richiedono che il contribuente fornisca una prova rigorosa dell’effettività e dell’inerenza della trasferta. Non sono sufficienti note spese generiche, che non consentono all’Amministrazione di verificare la realtà del percorso e la sua attinenza all’attività d’impresa.
La Corte ha poi osservato che la sentenza impugnata si fonda su una valutazione degli elementi di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente, con il suo motivo, non ha dedotto un vizio di motivazione, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle medesime note spese mensili, già esaminate dai giudici del merito. Tale operazione è preclusa dinanzi alla Cassazione, come ribadito da precedenti giurisprudenziali quali Cass. 29404/2017.
La natura inammissibile del ricorso è stata infine confermata dalla decisione conforme alla proposta di definizione anticipata, che ha condotto alla condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in applicazione della valutazione legale tipica di cui all’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., come interpretata dalle Sezioni Unite n. 28540 del 2023.
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Nota della Redazione
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