Ruralità ICI e IMU: rileva la classificazione catastale, non l’uso di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 26978 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI e IMU, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale: l’immobile iscritto come rurale, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti di legge, non è soggetto all’imposta, mentre, se iscritto in categoria diversa, è onere del contribuente impugnare il classamento per far valere la ritenuta ruralità del fabbricato. Gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità presuppongono, quale unico dato rilevante, l’apposizione di una specifica annotazione in atti, essendo superate le originarie previsioni che correlavano tale effetto alla sola variazione del classamento. Ne deriva che, in difetto di classificazione e di annotazione, l’immobile non accatastato in D/10 non ha diritto all’esenzione quale fabbricato rurale, né può beneficiarne l’abitazione censita in A/4.
Il Fatto
La commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso originario della contribuente e annullato gli avvisi di accertamento ICI e IMU per gli anni dal 2011 al 2015, relativi a due unità immobiliari. Il requisito della ruralità era stato riconosciuto sulla base di un accertamento di fatto dell’uso dei due immobili al servizio dei fondi.
Il Comune, soccombente nel merito, ricorre per cassazione con un unico motivo, integrato da successiva memoria. La società controricorrente chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. Pacifici i fatti accertati in sede di merito: l’immobile strumentale solo dal 16 settembre 2016 è stato accatastato con DOCFA in D/10, rurale; l’abitazione è rimasta sempre censita quale A/4 e non risulta alcuna annotazione della ruralità retroattiva.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Il motivo prospetta violazione dell’art. 1 e dell’art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207 del 2008 e dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il punto decisivo è che l’immobile opificio non era classificato D/10 prima del 2016 e la casa era accatastata quale A/4. La Corte richiama e conferma la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale: l’immobile iscritto come rurale è esente, mentre, se iscritto in una diversa categoria, è onere del contribuente che richieda l’esenzione impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato (Cass. Sez. V n. 10283 del 2019).
Quanto agli effetti retroattivi, la Corte ribadisce che essi presuppongono, quale unico dato rilevante, l’apposizione di una specifica annotazione in atti, risultando superate le originarie previsioni normative che correlavano tale effetto a una variazione del classamento (Cass. Sez. V n. 22009 del 2024; Cass. Sez. V n. 726 del 2025). Nel caso in giudizio la speciale procedura autocertificata, nei modi e termini, non risulta effettuata.
La Corte richiama altresì il principio per cui, considerata l’eccezionalità del beneficio, l’esenzione con retroazione quinquennale poteva essere conseguita solo con l’osservanza del termine fissato dal D.M. 26 luglio 2012, art. 2, comma 2, con la conseguenza che, in difetto, i relativi effetti non sono assistiti dall’efficacia retroattiva quinquennale prevista.
Ne segue il rigetto dell’originario ricorso della contribuente e la condanna alle spese di legittimità secondo soccombenza, con compensazione delle spese dei giudizi di merito, considerato il consolidarsi in corso di causa degli indirizzi interpretativi rilevanti.
Nota della Redazione
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